martedì 10 luglio 2012

si impone rinnovazione dell’intero procedimento qualora siano già state aperte le buste

Premesso che il principio di segretezza delle offerte è funzionale alla garanzia dell'effettiva imparzialità delle valutazioni della commissione giudicatrice,

le quali debbono essere sottratte ad ogni possibile interferenza connessa alla conoscenza dell'identità delle imprese concorrenti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 febbraio 2007, n. 458),

nella fattispecie trova applicazione la consolidata affermazione secondo cui, laddove la stazione appaltante riscontri l’esistenza di vizi a carico di una fase della procedura di gara, nell’intervenire in autotutela essa può fare legittimamente ricorso alla regola della conservazione degli atti giuridici e, di conseguenza, circoscrivere la rinnovazione del procedimento alle sole fasi viziate e a quelle successive, conservando l'efficacia dei precedenti atti legittimi del procedimento, atteso che, in tali ipotesi, anche il principio di segretezza può trovare mitigazione al fine di evitare il nocumento eventualmente apprezzabile nel porre nel nulla l'intera procedura (così Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2007, n. 3136).

Questo, però, a condizione che l'aggiudicazione sia da effettuare in base a criteri oggettivi e vincolati, perché solo in tale evenienza la fase di valutazione delle offerte può essere rinnovata in tempi diversi senza che ne risultino violate la par condicio e la segretezza delle offerte, sebbene le buste siano state aperte.

Qualora invece, come nel caso in esame, alla commissione giudicatrice sia richiesta l’espressione di valutazioni tecnico-discrezionali e queste siano già state effettuate con l’apertura delle buste, si impone la rinnovazione dell’intero procedimento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 settembre 2010, n. 6695; id., 11 maggio 2006, n. 2612).
Si aggiunga che uno dei componenti la nuova commissione giudicatrice era stato membro della commissione originaria, risultandone con ciò vanificato lo stesso annullamento d’ufficio disposto con la determina dell’8 ottobre 2008, volto ad adeguare la nomina della commissione al precetto dettato dall’art. 84 D.Lgs. n. 163/2006, e la cui violazione aveva formato oggetto di uno degli iniziali motivi d’impugnazione.

tratto dalla sentenza numero 1225 del 2 luglio 2012 pronunciata dal Tar Toscana, Firenze

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