martedì 9 ottobre 2012

il danno è stato scongiurato con la concessione della misura cautelare monocratica

in virtù del principio della liberalizzazione delle attività economiche, valevole anche con riferimento alle fiere ed ai mercati, il Comune non può pretendere di esercitare alcun diritto di esclusiva nello svolgimento dell'attività fieristica nel suo ambito territoriale;

pertanto gli impugnati provvedimenti, nel presupporre che l’attività fieristica possa svolgersi soltanto nelle aree pubbliche o in quelle private di cui il Comune abbia la disponibilità, appiono in contrasto con il principio della liberalizzazione delle attività economiche, derivante dal Trattato CE e dall’interpretazione di esso da parte della Corte di Giustizia (sentenza 15.2.2002 c. 439/99);

l’ulteriore motivo di diniego, concernente l’uso pubblico gravante sull’area interessata dalla DUAP, proposto dal Comune nella fase cautelare monocratica, non è idoneo a paralizzare la domanda di annullamento, non essendo consentita, con scritti difensivi, l’integrazione in giudizio della motivazione dei provvedimenti impugnati;

pertanto il ricorso deve essere accolto con riferimento alla sola domanda di annullamento, mentre non si fa luogo ad alcuna pronuncia sulla domanda di risarcimento, in quanto il danno paventato con la richiesta di risarcimento è stato scongiurato con la concessione della misura cautelare monocratica (ordinanza n. 260 del 1.8.2012).

 a cura di Sonia Lazzini
tratto dalla sentenza numero 835 del 5 ottobre 2012 pronunciata dal Tar sardegna, Cagliari

Nessun commento:

Posta un commento