mercoledì 18 luglio 2012

SPENDING REVIEW 1 e 2_requisiti sproporzionati e irragionevoli, violazione necessità, idoneità ed adeguatezza


il Collegio osserva che la fissazione di un fatturato globale realizzato complessivamente negli ultimi quattro esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando, non inferiore ad euro 40.000.000,00, ossia per un importo (sia pure riferito ai quattro ultimi esercizi complessivamente intesi) ben sei volte superiore a quello posto a base d’asta per l’appalto in questione (pari a 4.956.090,00 euro, per un contratto di durata triennale), si pone in aperto contrasto con i principi di proporzionalità e di ragionevolezza che debbono orientare l’esercizio della facoltà di scelta della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione e di verifica dell’affidabilità economica dei concorrenti, a norma dell’art. 41 del d.lgs. n. 163 del 2006.

Inoltre, in base al medesimo art. 3 del disciplinare di gara, al fatturato globale realizzato negli ultimi quattro esercizi finanziari si aggiunge altresì l’ulteriore requisito di aver effettuato un servizio identico a quello oggetto di gara (i.e.: “servizio di macrologistica integrato”) e, per di più, di averlo svolto con le medesime modalità (i.e.: con “una gestione di sistema di tutti i reparti ospedalieri di micro logistica –organizzazione operativa ed informatica).

Ebbene, l’effetto combinato delle previsioni sopra riportate, restringendo ulteriormente la platea dei possibili partecipanti alla procedura de qua non solo agli operatori economici già presenti in maniera consolidata sul mercato ma anche a quelli, tra loro, che si siano già cimentati in servizi identici a quello oggetto di gara, comporta un’evidente illegittima compressione (se non una vera e propria vanificazione) del principio di massima partecipazione alle gare pubbliche.

 Infatti, se non può considerarsi irragionevole restringere il novero delle imprese che possano partecipare alla gara a quelle in grado di fornire le necessarie credenziali di affidabilità (cfr. Cons. di stato, sez. V, 2 febbraio 2010, n. 426), tuttavia, tenuto conto del tenore altamente specialistico del servizio oggetto di gara e della peculiarità delle modalità esecutive richieste, le due clausole, come sopra richiamate, operano in concreto un effetto selettivo – in ordine ai requisiti congiuntamente richiesti a pena di esclusione, delle capacità tecniche ed economiche-finanziarie necessarie per l’affidamento in questione – del tutto sproporzionato e irragionevole, poiché in patente violazione dei limiti della necessità, idoneità ed adeguatezza, nei quali si compendia la nozione di proporzionalità della previsione rispetto allo scopo selettivo perseguito, ai quali soggiace la facoltà della stazione appaltante di introdurre requisiti di capacità economica e tecnico-professionale diversi o comunque più rigorosi rispetto a quelli previsti dalla legge, ai sensi degli artt. 41 e 42 del d.lgs. 163 del 2006 (cfr. TAR Veneto, sez. I, 9 marzo 2012, n. 345).

 Peraltro, anche l’ulteriore prescrizione dettata sempre dall’art. 3 del disciplinare di gara, ultimo capoverso, in ordine al necessario possesso dei requisiti minimi di capacità tecnica in capo «interamente almeno dall’impresa mandataria», ove ricorra un’associazione temporanea di imprese e di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del d.lgs. n. 163 del 2006, introducendo di fatto un divieto di cumulo esteso a tutti i requisiti in parola nel caso di un siffatto raggruppamento – anziché una mera soglia minima quantitativa per ciascuna impresa al fine di evitare un eccessivo frazionamento –, risulta del pari in contrasto, oltre che con i principi di proporzione e adeguatezza rispetto all’oggetto del contratto, con quello di derivazione comunitaria di massima partecipazione alle gare pubbliche di cui la regola generale della cumulabilità dei requisiti è un logico precipitato.

Quanto, infine, alla prescrizione di cui all’art. 2 del capitolato speciale d’appalto, alla luce di una lettura sistematica della previsione nel contesto della legge di gara in cui si inserisce, deve invece rilevarsi che essa non introduce un requisito minimo di partecipazione alla gara (a pena di esclusione), ma si limita ad imporre alla «ditta aggiudicataria» una specifica modalità logistica di esecuzione della prestazione, sicché, per essa, deve escludersi il contrasto con i parametri di legittimità invocati dal ricorrente.

Alla luce delle considerazioni che precedono, considerato anche il carattere essenziale delle clausole impugnate nell'economia generale della procedura di gara, il bando deve dunque essere annullato nella sua interezza con conseguente illegittimità derivata di tutti gli atti che su di esso si fondano.


A CURA DI SONIA LAZZINI

sentenza numero 985 del 12 lulgio 2012 pronunciata dal Tar Veneto, Venezia

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