mercoledì 18 luglio 2012

SPENDING REVIEW 1 e 2_illegittimità apertura offerte tecniche e travolgimento dell’intera procedura di gara


la Commissione avrebbe dovuto procedere all’apertura in seduta pubblica non solo della busta, ma anche dei tre plichi, al fine di verificare l’integrità del materiale documentario

il comportamento illegittimo della stazione appaltante causa l’annullamento dell’intera gara e l’obbligo di rinnovazione della stessa da parte della stazione appaltante con conseguente soddisfazione dell’interesse strumentale ad ottenere una nuova chance di aggiudicazione da parte di entrambe le imprese

l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 28 luglio 2011, n. 13, ha sottolineato come la giurisprudenza amministrativa abbia avuto modo di approfondire la tematica della operazioni preliminari da svolgere in seduta pubblica, affermando che la “verifica della integrità dei plichi” non esaurisce la sua funzione nella constatazione che gli stessi non hanno subito manomissioni o alterazioni, ma è destinata a garantire che il materiale documentario trovi correttamente ingresso nella procedura di gara, giacché la pubblicità delle sedute risponde all'esigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei concorrenti, ai quali deve essere permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti e di avere così la garanzia che non intervengano indebite alterazioni, ma anche dell'interesse pubblico alla trasparenza ed all'imparzialità dell'azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi, in mancanza di un riscontro immediato (Cons. Stato, sez. V, 17 settembre 2010, n. 6939; 10 novembre 2010, n. 8006; 4 marzo 2008, n. 901; sez. VI, 22 aprile 2008, n. 1856; sez. V, 3 dicembre 2008, n. 5943; sez. IV, 11 ottobre 2007, n. 5354; sez. V, 18 marzo 2004, n. 1427).

La regola affermata dalla giurisprudenza, ha sostenuto l’Adunanza Plenaria, costituisce corretta interpretazione dei principi comunitari e di diritto interno in materia di trasparenza e di pubblicità nelle gare per i pubblici appalti e, come tale, merita di essere confermata e ribadita con specifico riferimento all’apertura della busta dell’offerta tecnica. Tale operazione, infatti, come per la documentazione amministrativa e per l’offerta economica, costituisce passaggio essenziale e determinante dell’esito della procedura concorsuale, e quindi richiede di essere presidiata dalle medesime garanzie, a tutela degli interessi privati e pubblici coinvolti dal procedimento.

La censura in discorso, pertanto, si rivela fondata ed è idonea a dare conto dell’illegittimità dell’azione amministrativa nella fase di apertura delle offerte tecniche e a determinare, di conseguenza, il travolgimento dell’intera procedura di gara.


A  cura di Sonia Lazzini

sentenza numero 6418 del 13 luglio 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

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