domenica 8 luglio 2012

per il principio di parità di trattamento non possono essere cambiati i nominativi indicati quali esecutori

Legittimo annullamento di aggiudicazione provvisoria (con escussione della relativa cauzione) nel caso di indicazione errata del personale tecnico da adibire all’esecuzione dell’appalto

la lettera di invito alla procedura, al punto A.1., richiedeva la produzione di una dichiarazione sostitutiva di autocertificazione attestante, tra l’altro, la disponibilità “di personale tecnico certificato nelle principali tecnologie oggetto dei servizi e in particolare su (…..) database Oracle, VmWare” da indicare nominativamente. Tale dichiarazione doveva essere obbligatoriamente resa sull’apposito allegato alla lettera invito e pertanto, come già rilevato da questo Tribunale nell’ordinanza che ha rigettato la domanda cautelare, ne costituiva parte integrante.

L’allegato a pag. 9, e contrariamente alle asserzioni della ricorrente, imponeva di specificare i nominativi dei tecnici per ciascuna delle tecnologie in gara al momento di partecipazione alla procedura e non in un tempo successivo, al momento di comprovare il possesso dei requisiti speciali di partecipazione.

Non è contestato che in sede di formulazione dell’offerta, in relazione alle tecnologie database Oracle e VmWare, la ricorrente abbia dichiarato la propria capacità tecnica e professionale indicando soggetti diversi da quelli rappresentati al momento di comprovarla. Tale diversa indicazione non può trovare giustificazione invocando l’errore materiale, attesa la non riconoscibilità dello stesso secondo criteri di media diligenza, e configura piuttosto un’illegittima modificazione della documentazione da presentare a corredo dell’offerta, effettuata oltre il termine previsto per la produzione della stessa.

Il principio di conservazione delle offerte non può trovare applicazione nel caso di specie perché deve essere contemperato con quello della parità di trattamento dei concorrenti, i quali sono tenuti a dichiarare le condizioni di partecipazione entro la scadenza del termine per la presentazione dell’offerta e senza poter successivamente modificare elementi essenziali a tal fine.

Il recupero del contratto a condizioni diverse da quelle pattuite nella fase di trattativa è ammissibile nelle contrattazioni tra privati ma non nelle gare per l’affidamento dei contratti pubblici, in cui l’individuazione del contraente consegue ad una procedura di evidenza pubblica rigorosamente scandita nei tempi e nelle modalità e sottoposta al principio di par condicio dei concorrenti.

Tratto dalla sentenza numero 1154 del 12 giugno 2012 pronunciata dal Tar Toscana, Firenze

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