martedì 10 luglio 2012

il comune ha fatto corretto uso propria discrezionalità per i criteri di valutazione

la stazione appaltante gode di ampli poteri discrezionali nel determinare i criteri di valutazione delle offerte con riferimento alle gare indette con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,

nelle quali il prezzo costituisce solo uno (e non necessariamente il più importante) degli elementi da valutare.

Il controllo che il Giudice può esercitare sulle scelte operate dall’Amministrazione è un controllo meramente “esterno” che attiene esclusivamente al riscontro di palesi abnormità ed irrazionalità dei criteri prescelti (si rimanda al proposito alla copiosa giurisprudenza riportata negli scritti difensivi delle controparti, in particolare alla sent. n. 2339 della V^ Sez. del C. di Stato ove è specificato che “non sussiste alcun tipo di preclusione in capo all’amministrazione, in ordine alla valutazione dei fattori inerenti l’attendibilità dell’offerente e la qualità del servizio oggetto dell’offerta.

Trattasi, invero, di elementi rimessi all’ampio potere discrezionale dell’amministrazione, sicché ne è preclusa la sindacabilità ove corrispondano e siano coerenti a precise scelte dell’amministrazione, non esistendo alcun vincolo normativo che limiti la ponderazione da attribuire ai fattori nel sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, purché non ne venga azzerato il peso ponderale.”).

Effettuate queste necessarie premesse, occorre verificare se nel caso a mano il Comune di Augusta abbia in concreto adottato un criterio di valutazione che privilegiasse il valore del progetto tecnico azzerando di fatto il valore dell’offerta economica, come lamentato da parte ricorrente ed in violazione delle disposizioni portate dal cod. dei contratti (art. 83).


Tale verifica conduce a risultati negativi sulla scorta di diverse considerazioni:
- l’ art. 83 Cod. Contratti, quando il criterio di scelta del contraente è affidato al sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dispone che il bando stabilisca i criteri di valutazione dell’offerta “pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto..”.

In applicazione di tali disposizioni la stazione appaltante ha inteso attribuire valore prevalente all’offerta tecnica per la quale ha previsto il punteggio massimo di 60 rispetto all’offerta economica per la quale è stato previsto il punteggio massimo di 40, tenuto conto della peculiarità e delicatezza del servizio da prestare (che coinvolge la quasi totalità dei cittadini) e che ha determinato la scelta di attribuire maggiore considerazione alla efficienza e qualità del servizio rispetto alla convenienza economica.

Dall’esame dettagliato del bando di gara si desume che il Comune di Augusta ha elencato i servizi richiesti suddividendoli in categorie (R1, R2, R3, R4, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7) ed ha prescritto che il concorrente indicasse per ciascuno di essi gli aggi percentuali che intende applicare, determinando così dei corrispettivi differenziati per ciascuna categoria di servizio oggetto di appalto, facendo corretto uso della propria discrezionalità, in quanto la scelta dei criteri di valutazione dell’offerta è riferita alle specifiche prestazioni che formano l’oggetto dell’appalto e sono pertinenti alla natura, all’oggetto e al contenuto del contratto che si intende stipulare (in termini, C. Stato, sez. III, sent. n. 6146 del 22/11/2011) .

Applicando l’articolata formula di cui all’art. 12 del bando, la stazione appaltante si è determinata di valutare l’offerta di ciascun partecipante tenendo conto dell’aggio offerto per ciascun servizio (per un totale di undici aggi previsti), attribuendo valore differenziato a ciascuno di essi in relazione alla natura e peculiarità del servizio corrispondente e prevedendo il valore massimo di ciascun aggio in termini percentuali; con ciò garantendo la possibilità di conseguire punteggi che vanno da un minimo di 0 ad un massimo di 40 in relazione all’articolata offerta economica di ciascun concorrente, rapportata alle singole voci di offerta.



Tratto dalla sentenza numero 1619 del 28 giugno 2012 pronunciata dal Tar Sicilia, Catania

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