martedì 10 luglio 2012

i plichi all’interno della busta erano integri al momento dell’apertura in seduta pubblica

Se è innegabile, infatti, il principio generale per cui ai fini dell’ammissibilità dell’offerta -stante l’esigenza di assicurare la garanzia di "par condicio" e di segretezza delle offerte di tutti i concorrenti- occorre che il relativo plico giunga integro alla stazione appaltante con le necessarie sigillature operate dal concorrente in ossequio alle prescrizioni della lex specialis,

è anche vero che non qualsiasi lacerazione (anche se non comprometta la segretezza dell’offerta) comporta la misura espulsiva dell’offerta stessa dalla gara.

Ciò non è consentito, invero, come riconosce pacificamente la giurisprudenza (cfr. CdS, V, n. 3179/2010), quando si tratti di una lacerazione che consenta di intravedere il contenuto al suo interno ma che non consenta di entrare materialmente in contatto e di manomettere le buste ivi contenute e che sono rimaste sigillate, apparendo conforme al principio di ragionevolezza, in casi del genere, ritenere la lacerazione non tale da compromettere il principio di segretezza delle offerte nelle gare di appalto e consentire dunque l’applicazione del criterio del favor partecipationis.
Ora, nella specie, come senza repliche specifiche afferma l’Amministrazione in sede difensiva, proprio questo si è verificato nel caso di cui trattasi, essendo pacifico che i plichi all’interno della busta CONTROINTERESSATA  4 erano integri al momento dell’apertura in seduta pubblica

.

Sebbene poi il verbale della Commissione (riunione del 3.2.2011) sia piuttosto laconico sul punto, è comunque espressamente chiarito e dunque dimostrato che la lacerazione della busta era soltanto parziale. La busta stessa è stata comunque mostrata ai presenti (tra i quali i rappresentanti delle ditte concorrenti, ivi compreso quello di RICORRENTE) e nessuno ha obiettato alcunché e tanto meno la violazione della segretezza dell’offerta. Correttamente, pertanto, la Commissione, dopo aver percepito la lacerazione, ha nondimeno ammesso l’offerta CONTROINTERESSATA  4 alla gara, dovendosi ritenere dimostrato (quanto meno presuntivamente sulla base del significativo contegno mantenuto dai rappresentati di tutte le ditte nel corso della seduta della Commissione) che si trattasse di lacerazione del tutto ininfluente ai fini della segretezza dell’offerta e quindi non valorizzabile per l’esclusione di CONTROINTERESSATA  4.
tratto dalla sentenza numero 6079 del4 luglio 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

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