giovedì 12 luglio 2012

anticipata consegna dei lavori, mancata sottoscrizione contratto ed escussione cauzione definitiva

Mancato inizio dei lavori: è legittimo che la Stazione appaltante proceda  alla risoluzione del contratto oltre che alla escussione della cauzione definitiva nell’importo di € 58.670,00 8 ( e non di € 1.173.392,77 come inizialmente richiesto)


La ricorrente  rappresentava alla stazione appaltante la pretesa impossibilità di dare inizio ai lavori soltanto dopo circa sei mesi dalla data cui risale il processo verbale di consegna dei lavori.

Periodo nel corso del quale a più riprese la medesima ditta ricorrente invocava la sostituzione dei materiali da utilizzare nella realizzazione della struttura senza tuttavia raccogliere il consenso dell’Amministrazione

Con l’ultima censura la ricorrente indirizza le proprie doglianze alla nota (sub c) con la quale si dispone l’incameramento della cauzione non per l’importo della stessa (€ 58.670,00), bensì per il ben più elevato importo complessivo dei lavori (€ 1.173.392,77). Per questa parte il gravame va accolto, in quanto, come ammesso dalla stessa difesa tecnica dell’Amministrazione nella sua memoria del 16.11.2006, l’indicazione dell’ “esorbitante” importo dei lavori, invece che della cauzione della quale si dispone l’incameramento, è di per sé logicamente inaccettabile, tanto da doversi plausibilmente ricondurre ad un mero errore materiale.

In conclusione, non potendo la somma di denaro oggetto dell’incameramento che essere pari all’importo della cauzione (definitiva) incamerata, il ricorso in parte qua è fondato e pertanto va accolto.

Tratto dalla sentenza numero 279 del 15 febbraio 2007 pronunciata dal Tar Campania, Salerno e confermata dalla decisione numero 3320 del 6 giugno 2012 dal Consiglio di Stato



la consegna dei lavori innesca reciproche posizioni giuridiche di diritto/obbligo, dal cui inadempimento può derivare la risoluzione del rapporto già instaurato.


Lo stesso tenore del verbale di consegna dei lavori relativo al caso di specie costituisce documentale testimonianza della volontà delle parti di obbligarsi ancor prima della stipula del contratto, al quale pure si formula espresso rinvio, al fine di una più pronta esecuzione dei lavori, tant’è che questi, si impone siano realizzati, oltre che entro un termine determinato, secondo i dettami dell’uopo richiamato capitolato speciale.

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