giovedì 12 luglio 2012

anche per il Consiglio di Stato è legittima l'escussione della definitiva per consegna anticipata lavori mai cominciati

inadempimento contrattuale imputabile alla ricorrente:legittima l’escussione della fideiussione definitiva anche con la consegna urgente dei lavori e in mancanza dell’effettiva sottoscrizione del contratto


Da ultimo non appare meritevole di accoglimento neppure il motivo inerente l’incameramento della cauzione definitiva

affidato anch’esso al rilievo formale secondo cui, in mancanza di stipula contrattuale, non vi era spazio per l’applicazione della garanzia prestata per la sua esecuzione.

Infatti, la stipula del contratto è mancata proprio a causa della constatata inadempienza agli obblighi esecutivi nascenti dalla consegna anticipata dei lavori, di tal che non vi era motivo perché la stazione appaltante, constatato legittimamente l’inadempimento dell’impresa esecutrice agli impegni assunti in sede di consegna dei lavori, non facesse luogo all’escussione della cauzione, prestata a garanzia della corretta esecuzione del contratto (sia pur nei limiti dell’ammontare indicato dai giudici di primo grado).


Tratto dalla decisione numero 3320 del 6 giugno 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato a conferma della sentenza di primo grado, sentenza numero 279 del 15 febbraio 2007 pronunciata dal Tar Campania, Salerno

Con il primo motivo la società appellante deduce che in carenza di titolo contrattuale non può darsi inadempimento, posto che il vincolo giuridico suppone la stipula del contratto, nella specie non ancora avvenuta non essendo peraltro decorso, ai sensi dell’art. 109 del d.P.R. n. 554 del 1999, il termine di 60 giorni dalla aggiudicazione; rileva pertanto l’appellante società la contraddittorietà della sentenza che, pur dando atto, ai fini della ritenuta giurisdizione del giudice amministrativo, della mancanza di un contratto inter partes, avrebbe nondimeno ravvisato la ricorrenza di una fattispecie di inadempimento contrattuale imputabile.
La doglianza non può essere condivisa.
Nella specie la consegna dei lavori è effettivamente avvenuta in via d’urgenza e sotto riserva di legge, ai sensi dell’art. 129, comma 4, e 130 del d.P.R n. 554 del 1999 (applicabili ratione temporis alla controversia in esame); tale circostanza è di per sé sufficiente a ritenere corretta la ritenuta insorgenza, in via anticipata, di diritti ed obblighi in capo alle parti, in relazione agli impegni immediati dalle stesse assunti, per come risultanti dal verbale di consegna.
Le obbligazioni nascenti a carico delle parti a seguito della consegna anticipata dei lavori, pur se di carattere preparatorio e temporaneo, in quanto destinate a restare definitivamente suggellate nel contratto, sono effettivamente sorte e non potrebbe dubitarsi della loro piena vincolatività, pena altrimenti la frustrazione dell’istituto acceleratorio, finalizzato a soddisfare il prevalente interesse pubblico alla conclusione dei lavori appaltati nel rispetto di termini particolarmente stringenti.
Nel caso in esame, come si è esposto, l’Amministrazione si è avvalsa della facoltà di consegnare i lavori in via d’urgenza e la odierna appellante, quale impresa incaricata della esecuzione in quanto aggiudicataria dell’appalto, ha accettato – come si desume dal processo verbale di consegna del 26 marzo 2004 – di dar corso alla rapida realizzazione delle opere, la cui ultimazione era stata fissata al 26 luglio 2004.
Non rileva d’altronde che, ai fini della giurisdizione, il giudice di primo grado abbia ritenuto dirimente, per inferirne la sussistenza della giurisdizione amministrativa, la mancata stipula del contratto, ciò che peraltro costituisce un dato oggettivo non contestato.
Né in questa sede potrebbe discutersi, in carenza di specifico motivo d’appello sulla questione di giurisdizione, in ordine alla congruità del criterio discretivo formale individuato dal giudice di primo grado, peraltro nel solco di un consolidato orientamento della giurisprudenza, ai fini del riparto della giurisdizione.

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