lunedì 18 giugno 2012

se il ricorso non viene accettato, la domanda risarcitoria non può anch'essa trovare accoglimento


enunciata per le seguenti poste: danno curricolare derivante dalla mancata acquisizione di credenziali e qualificazioni professionali; danno da perdita di chance e danno da contatto amministrativo derivate dalla grave violazione dei principi di correttezza, imparzialità e buon andamento e par condicio che presiedono l’attività della pubblica amministrazione.

Parte ricorrente quantifica tali danni almeno nella misura del 10% dell’importo posto a base di gara.

La domanda va respinta a causa del mancato assolvimento della cd. pregiudiziale amministrativa, che rende impraticabile per il giudicante la verifica della sussistenza o meno degli altri elementi del danno e cioè l’elemento soggettivo ed il nesso di causa, secondo la cospicua giurisprudenza sulla materia.(tra le tante: TAR Friuli Venezia Giulia, 22 marzo 2012, n. 109, TAR Campania, Napoli, sezione VI, 5 marzo 2012, n. 1097, TAR Marche, 28 ottobre 2011, n. 813).
Passaggio tratto dalla sentenza numero 5487 del 14 giugno 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

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