La tutela della salute del lavoratore, di cui all’art. 2087 c.c.**, è infatti tradizionalmente annoverata fra le norme che prevedono l’obbligo di protezione gravante sul datore di lavoro la cui violazione, trattandosi di obbligo ex contractu, dà luogo ad inadempimento contrattuale non già, come erroneamente assume il ricorrente, a responsabilità aquilana.
Pertanto, pur vertendosi nell’ambito della responsabilità contrattuale con la conseguenza che incombe sul datore di lavoro l’onere di provare di avere adempiuto all’obbligo di assicurare la non nocività dell’ambiente di lavoro, anche per il tipo di patologia accusata dal ricorrente, ossia il lieve stato febbrile tipico “male di stagione”, grava sul ricorrente la prova rigorosa del nesso di causalità fra ambiente insalubre e lesione alla salute.
Viceversa, nel caso in esame si assume genericamente che i locali presidiati, ove si sono svolte le elezioni, non fossero riscaldati in misura adeguata: situazione contrastante con la loro destinazione a scuola elementare. Non senza passare sotto silenzio il fatto che durante lo svolgimento del servizio il ricorrente non ha presentato alcuna formale segnalazione sulla qui denunciata nocività.
** Art. 2087.
Tutela delle condizioni di lavoro.
L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (1).
(1) Si veda il D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Così deciso dal Tar Liguria, Genova con la sentenza numero 185 del 2 febbraio 2011
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