lunedì 18 giugno 2012

responsabilità precontrattuale_riconosciute le spese e il lucro cessante ma non l'utile mancato

Ai fini della commisurazione del danno risarcibile, deve aversi riguardo al solo interesse negativo, ossia alle spese effettivamente sostenute in vista della conclusione dell’affare (danno emergente) ed alle occasioni contrattuali perse per aver confidato nell’impegno assunto (lucro cessante), mentre resta escluso il risarcimento dell’utile che si sarebbe conseguito con l’esecuzione del contratto (cfr., tra molte, Cons Stato, sez.. V, 10 novembre 2008 n. 5574; Id., sez. IV, 4 ottobre 2007 n. 5179; TAR Puglia, Bari, sez. I, 16 febbraio 2008 n. 249; Id., sez. I, 14 settembre 2010 n. 3459; Id., sez. I, 12 gennaio 2011 n. 20).

Le spese riconducibili all’appalto (cfr. la documentazione depositata da parte ricorrente il 25 settembre 2009) si riferiscono:

- alla polizza fideiussoria rilasciata il 12 settembre 2007 dalla Unipol Assicurazioni il 9 ottobre 2007 per la partecipazione alla gara (per un costo di euro 75,00);

- alla fideiussione rilasciata dalla Tirrenia s.p.a. a garanzia delle obbligazioni assunte con la ditta Badiali Petfood (per un costo di euro 800,00);

- al pagamento del mangime ordinato al fornitore Badiali Petfood (con due assegni postali in data 29 gennaio 2010 e 31 marzo 2010, per un importo complessivo di euro 40.000,00).

Di quest’ultima voce il Collegio ritiene di disporre una riduzione in via equitativa, dovendo presumersi che la società ricorrente (che afferma di essere titolare di numerosi contratti di analogo oggetto, in ambito nazionale) abbia potuto riutilizzare, almeno in parte, la merce acquistata per il canile municipale di Barletta.

Il totale delle spese risarcibili è pertanto equitativamente rideterminato nella somma onnicomprensiva di euro 10.000,00.

Viceversa, non risulta provato che la società ricorrente abbia rinunciato ad altri affidamenti analoghi, nel periodo in cui si è svolta la gara indetta dal Comune di Barletta.

3.4. Sulla somma di euro 10.000,00 vanno riconosciuti la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi (cfr. Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 1982 n. 894; Id., sez. III, 26 febbraio 2004 n. 3871). Il credito derivante da responsabilità extracontrattuale (cui è riconducibile la responsabilità precontrattuale, secondo la tesi preferibile) ha, infatti, natura di credito di valore, con la conseguenza che esso va anche maggiorato della rivalutazione monetaria, che deve ritenersi compresa nell’originario petitum della domanda risarcitoria, con decorrenza dalla maturazione del diritto. La rivalutazione va quindi calcolata dal 31 marzo 2008, data della revoca della procedura di gara, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo (non avendo la ricorrente provato il maggior danno da svalutazione).

Quanto agli interessi, è noto che nell’obbligazione risarcitoria da fatto illecito è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del danno da ritardo conseguente alla mancata disponibilità per impieghi remunerativi della somma di denaro in cui il debito viene liquidato, da corrispondersi mediante interessi compensativi.

A giudizio del Collegio, tenendo conto degli indici di svalutazione e del tasso medio di remuneratività del denaro nel periodo rilevante, il criterio equitativamente preferibile è quello di calcolare gli interessi legali sull’importo non attualizzato dal 31 marzo 2008 alla pubblicazione della sentenza, e successivamente a quest’ultima data, sull’importo attualizzato e fino al dì del saldo (secondo il criterio adottato su fattispecie identica da Cons. Stato, sez. IV, 4 ottobre 2007 n. 5179).
Tratto dalla sentenza numero 1191 del 14 giugno 2012 pronunciata dal Tar Puglia, Bari

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