IL PARERE DELLA CORTE DEI CONTI_la doppia funzione del regime della responsabilità amministrativa per danno erariale_sanzionatoria e risarcitoria
La Sezione, ha messo in evidenza, in primo luogo, le peculiari caratteristiche della “responsabilità amministrativa” nell’ambito dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale che tale istituto giuridico ha avuto a partire dagli anni ’90, che ha assunto una valenza, oltre (ovviamente) che risarcitoria (del danno ingiustamente cagionato ad una pubblica amministrazione da un soggetto ad essa legato da un rapporto di servizio), anche sanzionatoria di comportamenti, dolosi o gravemente colposi, idonei a ledere le risorse e gli interessi finanziari pubblici;
aggiungendo poi che l’azione di responsabilità amministrativa, di competenza esclusiva della Procura regionale, pur conservando la tradizionale funzione di perseguire il ripristino dell’equilibrio patrimoniale turbato dal soggetto che ha provocato l’ingiusta lesione, è venuta ad assumere anche la funzione essenziale di strumento di tutela della fondamentale esigenza che le risorse finanziarie e patrimoniali pubbliche vengano utilizzate (legittimamente) per il perseguimento (in maniera economica, efficiente ed efficace) delle finalità istituzionali della P.A., nonché di deterrenza avverso quelle condotte che deviano da tali parametri.
Nell’attuale sistema delle “materie di contabilità pubblica” si può affermare che il giudizio di responsabilità amministrativa non ha solo la funzione di procurare alla P.A. danneggiata un “titolo esecutivo” che le consenta di ripristinare, a carico di un determinato soggetto, il patrimonio leso, bensì anche quella di accertare o escludere la responsabilità (sia essa contrattuale o extracontrattuale ) di un determinato soggetto nella gestione delle risorse pubbliche, con la triplice finalità di eventualmente sanzionarne il comportamento mediante le regole proprie della responsabilità amministrativa, di offrire alla P.A. elementi di valutazione di quel determinato soggetto nell’ambito degli ulteriori rapporti presenti o futuri con quest’ultimo intercorrenti e, infine, di produrre tutti quegli ulteriori effetti, anche di status, che l’ordinamento eventualmente preveda come direttamente connessi ad un pronuncia di responsabilità amministrativa (si veda, ad esempio, il comma 5 dell’articolo 248, del D. Lgs, n. 267/2000, prevede che gli amministratori degli enti locali, riconosciuti dalla Corte
dei conti responsabili, per dolo o colpa grave, di danni prodotti nei 5 anni
precedenti il dissesto, non possono per 5 anni ricoprire incarichi di
assessori, revisori e rappresentanti di enti locali, sempre che vi sia un
nesso accertato tra le azioni ed omissioni di cui sono stati riconosciuti
responsabili e il dissesto dell’ente).
a cura di Sonia Lazzini
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