domenica 30 ottobre 2011

Bisogna poter identificare il dichiarante delle idonee referenze bancarie

Doverosa esclusione per mancanza assoluta di identificabilità del dichiarante delle referenze bancarie prodotte ; con conseguente carenza di riferibilità di dette dichiarazioni ad un soggetto determinato

pur in assenza di specifiche prescrizioni, l’espressione “attestazione di idoneo istituto bancario sulla solvibilità” richiede requisiti di sostanza e di forma che consentano di attribuire al documento connotati intrinseci ed estrinseci di una vera e propria certificazione di cui il dichiarante assume responsabilità

L’impossibilità di risalire all’autore del documento, neppure presuntivamente, non ne consente neanche l’utilizzazione, a posteriori, in sede di verificazione del possesso dei requisiti

Di Sonia Lazzini


Passaggio tratto dalla sentenza numero 2493 del 19 ottobre 2011 pronunciata dal Tar Sicilia, Catania

Il Collegio ritiene in proposito di aderire all’indirizzo espresso dal C.G.A. Reg. Sic.na, il quale, con sent. n. 1423 del l 2.12.2010, a proposito di analoghe dichiarazioni, contenenti sottoscrizioni illeggibili, non riferibili ad un preciso soggetto fisico, prive dell’indicazione della qualifica e dello status dell’autore del tratto di penna ovvero almeno di indicazione –anche non autografa- per esteso di un qualsivoglia nominativo, ha ritenuto che < pur in assenza di specifiche prescrizioni, l’espressione “attestazione di idoneo istituto bancario sulla solvibilità” richieda requisiti di sostanza e di forma che consentano di attribuire al documento connotati intrinseci ed estrinseci di una vera e propria certificazione di cui il dichiarante assume responsabilità. Tutto ciò non è riconoscibile> allorquando <non è individuabile in alcun modo la persona fisica che ha rilasciato il documento, e neppure è relazionabile la sigla al titolare di una qualche attribuzione di responsabilità, nell’ambito dell’istituto indicato nell’intestazione. L’impossibilità di risalire all’autore del documento, neppure presuntivamente, non ne consente neanche l’utilizzazione, a posteriori, in sede di verificazione del possesso dei requisiti (in termini, C.G.A., n. 1423/2010 cit.).

Anche nel caso in esame, non può in alcun modo attribuirsi, a nessuno dei due documenti prodotti in gara dalla controinteressata, il connotato di “dichiarazione”, richiesto dalla norma speciale del bando di gara.

Ne consegue l’illegittimità dell’ammissione alla gara della controinteressata.

La fondatezza del motivo in questione conduce all’accoglimento del ricorso ed al conseguente annullamento, in parte qua, degli atti della gara e dell’aggiudicazione, previo assorbimento degli ulteriori profili di censura del ricorso principale e per motivi aggiunti, al cui esame parte ricorrente non mantiene alcun interesse

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