L’aggiudicazione provvisoria non conclude il procedimento poiché non esprime definitivamente la volontà della stazione appaltante, che si consolida solo con l’aggiudicazione definitiva,
perciò e non crea in capo all’aggiudicatario un affidamento giuridicamente tutelato. Il contratto pubblico infatti può essere stipulato solo dopo che l’aggiudicazione sia divenuta definitiva ed efficace, e pertanto quella provvisoria crea una situazione di mera pendenza sicché l’aspettativa dell’aggiudicatario provvisorio è meramente fattuale e indegna di giuridica tutela (Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2006, n. 2612).
Ne segue che alla fattispecie non è applicabile l’art. 21 quinquies, l. 241/1990 poiché non di revoca si tratta, se pure il provvedimento è stato così definito dalla stazione appaltante, ma di mero ritiro di un provvedimento interinale. È appena il caso di rimarcare che la qualificazione attribuita al provvedimento dall’Amministrazione non vincola il Giudice.
Non compete all'aggiudicatario provvisorio nemmeno l'indennizzo di cui all'art. 21 quinquies, l. 241/90, poiché nel caso non si verifica esercizio di autotutela ma il mero ritiro di un atto ad efficacia interinale, inidoneo a creare affidamento (C.d.S. VI, 19 gennaio 2012 n. 195).
Solo l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva, e non di quella provvisoria, dà luogo ad un nuovo procedimento perché rappresenta il momento conclusivo della procedura di gara volta all'individuazione del contraente pubblico.
Tratto dalla sentenza numero 1154 del 12 giugno 2012 pronunciata dal Tar Toscana, Firenze
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