diviene improcedibile il ricorso avverso l'esclusione se non viene impugnata l'aggiudicazione definitiva, successivamente intervenuta nel corso del giudizio.
La conseguenza dell'omessa impugnazione è l'inutilità dell'eventuale decisione di accoglimento del ricorso proposto contro l'esclusione, da cui non potrebbe derivare la rimozione dell'aggiudicazione definitiva.
Pertanto, una volta impugnato in via autonoma il provvedimento di esclusione dalla gara, è onere del ricorrente estendere l'impugnazione agli ulteriori atti pregiudizievoli, fino all'aggiudicazione definitiva (cfr., ad es.: Consiglio di Stato, sez. V, 8 settembre 2008, n. 4241, e le ulteriori pronunce ivi citate).
Nella specie l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, pur essendo stata tempestivamente comunicata alla parte ricorrente (con fax del 29.2.2012, prodotto in giudizio dall’Amministrazione), non è stata impugnata.
Il ricorso è perciò improcedibile.
Né residua alcun interesse ad una pronuncia sull’istanza risarcitoria, poiché questa è rimasta formulata in termini assolutamente generici, nonostante la riserva di specificazione in corso di causa espressa nel ricorso introduttivo, ed è quindi anch’essa inammissibile.
Tratto dalla sentenza numero 166 del 24 maggio 2012 pronunciata dal Tar Provincia di Trento
Nel merito, comunque e per esaustività di indagine anche a fini conformativi generali per l’azione amministrativa, il ricorso è infondato.
Invero, la parte ricorrente è incorsa nel divieto, sancito dal disciplinare di gara (al par. XII, punto 1.1), di rendere dichiarazioni del tipo “di non essere a conoscenza della pendenza di un procedimento o dell’applicazione di sentenza di condanna…o frasi simili” con riferimento ai direttori tecnici cessati dalla carica nel triennio precedente.
Il rappresentante legale del Consorzio ricorrente ha usato l’espressione “per quanto è a conoscenza” nella dichiarazione che non vi erano sentenze di condanna a loro carico.
Ora, il Collegio osserva che tale formula è equivalente a quella vietata dalla lex specialis, e ciò perché – come esattamente rilevato dai difensori dell’Amministrazione – con una dichiarazione così formulata non viene attestata l’assenza oggettiva di condanne, bensì la sola conoscenza soggettiva del rappresentante legale in ordine a tali eventi. Il dichiarante, in tal modo, non si assume alcuna responsabilità in ordine all’omessa menzione di eventuali condanne che, se effettivamente esistenti, potrà sempre affermare di non conoscere.
Tale formula rende priva di valore la dichiarazione rilasciata, ponendosi in contrasto con le norme in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in quanto, appunto, viene a mancare una vera e propria assunzione di responsabilità, insita invece in tale tipo di dichiarazioni che sta alla base dell'affidamento che è chiamata a riporvi l’Amministrazione (cfr.: Consiglio di Stato, sez. V, 26 gennaio 2009, n. 375).
D’altra parte, il disciplinare di gara prevedeva che se il rappresentante legale non aveva conoscenza diretta di tali eventi, la relativa dichiarazione sarebbe dovuta essere resa da ciascuno dei soggetti tenuti.
In conclusione, l'ambiguità della citata dichiarazione relativa ai requisiti di moralità, richiesta a pena di esclusione dal disciplinare di gara, non poteva che comportare l’esclusione del Consorzio ricorrente dalla gara.
Il ricorso va quindi respinto.
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