Con riferimento alla domanda risarcitoria, deve convenirsi col primo giudice che l’acclarata legittimità del diniego di approvazione non preclude l’esame della domanda risarcitoria per responsabilità precontrattuale,
con riferimento alla valutazione del comportamento negoziale dell’Amministrazione, quando essa, come nel caso di specie, abbia lasciato trascorrere un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione del precedente contratto e il diniego di approvazione del nuovo contratto (oltre un anno), in violazione del dovere di buona fede che incombe su tutta l’attività delle parti, dal “contatto” alla stipulazione del contratto, o alla sua giustificata mancata stipulazione
Né può sostenersi che, prima della risoluzione del precedente contratto -come preteso dalle Amministrazioni nell’appello incidentale, che risulta quindi infondato sul punto- la società appellante potesse e dovesse essere consapevole di versare in una situazione che avrebbe determinato il diniego di approvazione, poiché ogni valutazione in ordine alla gravità e serietà dei ritardi (peraltro contestati nella loro imputabilità) nell’andamento dei lavori di ristrutturazione dell’immobile sede dell’Ambasciata d’Italia a Algeri e della loro incidenza sull’approvazione del successivo contratto era, ovviamente, rimessa all’apprezzamento unilaterale dell’Amministrazione appaltante
Non può peraltro accogliersi la domanda risarcitoria nei termini riproposti dall’appellante principale, e quindi comprensiva del lucro cessante, calcolato nella nota percentuale del 10% sull’importo dei lavori.
Al contrario, deve ammettersi il risarcimento per il profilo del danno emergente, e quindi il ristoro delle spese di progettazione esecutiva, indicate dall’appellante principale in misura pari ad € 235.700,00, al netto del ribasso di gara, nonché delle spese sostenute per la custodia del cantiere, indicate come pari a € 102.666,74,00.
Sotto quest’ultimo profilo, le Amministrazioni appellanti incidentali non negano che sia stata assicurata la custodia del cantiere, risultando irrilevante che essa sia riferibile anche a materiali e mezzi relativi ad altri lavori, a suo tempo commissionati alla stessa società, né hanno contestato la misura delle anzidette spese.
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