mercoledì 30 maggio 2012

Confermato il danno da ritardo per 187.935.329 di vecchie lire a fronte della richiesta di cinque miliardi di vecchie lire

quanto alla prima voce di danno (emergente), si è già osservato come la Casa di cura avrebbe in ogni caso sostenuto tali spese anche se l’accreditamento le fosse stato riconosciuto tempestivamente, il che equivale a dire che tali costi non sono imputabili all’illecito ritardo provocato dall’amministrazione, ma sono strettamente legati all’attività imprenditoriale della Casa di cura

Per tacere del fatto che, a distanza di tempo, quelle stesse spese sono state presumibilmente ammortizzate e che la maggior parte dei documenti – che dovrebbero attestare il loro effettivo pagamento - sono stati prodotti solo nel giudizio di appello, in violazione del divieto di cui all’art. 104, comma 2, c.p.a. (il solo documento depositato in primo grado, n. 7, era un semplice elenco di costi ad uso interno).

Per quanto attiene, invece, alla seconda voce, ossia il mancato guadagno, la richiesta di CTU, cui in tutto questo tempo non si è mai accompagnata la produzione di relazioni peritali di parte, si conferma come del tutto esplorativa oltre che, a distanza di molti anni, di dubbia utilità pratica. Del resto, come ben noto, la consulenza tecnica non è un mezzo di prova in senso stretto ma, piuttosto, uno strumento di valutazione, ovvero di misurazione, di una prova già acquisita per altra via, e che quindi non può mai supplire al difetto di allegazione e di dimostrazione della parte onerata a farlo (v. Cons. St., V, n. 1739/2011 e 6688/2010).

Nella vicenda in esame, quindi, la sola prova del lucro cessante raggiunta è stata quella, di natura presuntiva, originata dai conteggi “volontariamente” offerti in primo grado dalla Regione, conteggi peraltro in tale circostanza neppure contestati dalla Casa di cura, in un tempo in cui il principio di non contestazione cominciava già ad essere teorizzato ed applicato dalla giurisprudenza della Cassazione, prima ancora che fosse codificato anche dal legislatore (v. ora art. 64 comma 2 c.p.a.).


Passaggio tratto dalla decisione numero 3245 del 30 maggio 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

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