giovedì 31 maggio 2012

prevale la tesi sostanzialista nel dichiarare illegittima l'esclusione

la mancata ri-allegazione nella fase dell’offerta del medesimo documento già prodotto in quella preliminare di prequalificazione, non può essere causa di esclusione


tenuto conto dell’unicità del procedimento concorsuale in cui essa si è realizzata e della sua conseguente non incidenza sostanziale sul procedimento, non poteva costituire, proprio in base al disposto di cui all’art. 11.2. del bando di gara, sic et simpliciter una legittima causa di esclusione, determinando al contrario, in capo alla stazione appaltante, il sorgere dell’obbligo di esercizio dei propri poteri di verifica in ordine alla perdurante attualità della situazione giuridico-soggettiva già evidenziata dal concorrente nella fase di prequalifica.


La regola concorsuale sopra evidenziata (e non ottemperata dalla stazione appaltante nella fattispecie oggetto di giudizio) risulta peraltro conforme, oltre che all’irrinunciabile canone di correttezza dell’agire dell’Amministrazione, al principio del favor partecipationis, nel rispetto della par condicio dei concorrenti nella sua effettiva e reale portata sostanziale.

Tratto dalla sentenza numero 694 del 15 maggio 2012 pronunciata dal Tar Veneto, Venezia

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