E’ noto che l’agente di assicurazione è colui che assume stabilmente l'incarico di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona e per conto di una determinata Compagnia di assicurazione
precisamente è agente in gestione libera colui al quale viene conferito direttamente dall'impresa assicuratrice l'incarico di provvedere, a proprio rischio e a proprie spese, alla gestione e allo sviluppo degli affari di un'agenzia di assicurazione; in pratica, si tratta di un collaboratore autonomo dell'impresa assicuratrice, la cui obbligazione fondamentale è la promozione di contratti assicurativi.
Poiché, dunque, l’attività dell’agente è diretta alla promozione e conclusione di contratti, alla riscossione di premi, alla gestione di contratti acquisiti ed al rinnovo degli stessi, va riconosciuta all’agente la titolarità di agire giudizialmente per la tutela degli interessi collegati a questa attività, compresa la legittimazione a proporre autonomamente rispetto alla compagnia di assicurazione di cui è agente, l’azione risarcitoria per i danni subiti a causa della illegittima esclusione dalla gara alla quale abbia partecipato nella suddetta qualità di agente.
Tratto dalla decisione numero 2534 del 3 maggio 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato
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