la legge sul procedimento ha definito l'obbligo della pubblica amministrazione di fornire una risposta all'istanza del cittadino ed ha definitivamente sancito l'intrinseca illegittimità del silenzio – rifiuto (TAR Lazio, Sez. II^, 23 novembre 1993, n. 1440).
Nel caso di specie, sussiste quindi il dovere di Roma Capitale di pronunciarsi sulla istanza di parte ricorrente.
A tal fine, l’amministrazione dovrà provvedere nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza; in difetto sarà nominato, su richiesta della società, un Commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva, adottando tutte le determinazioni e tutti gli atti ritenuti opportuni e/o necessari per l'integrale esecuzione della sentenza stessa.
2.1. L’azione risarcitoria è, invece, manifestamente infondata.
E’ infatti noto che, anche in materia di responsabilità “da ritardo” il ricorrente ha l'onere di provare, secondo i principi generali, la sussistenza e l'ammontare dei danni dedotti in giudizio, inerendo in siffatte ipotesi i fatti oggetto di prova alla sfera soggettiva della parte che si assume lesa (Consiglio Stato, sez. VI, 18 marzo 2011, n. 1672).
Nel caso di specie, invece, Ricorrente ha articolato una domanda del tutto generica, invocando la lesione della “progettualità” di impresa ma senza realmente specificare alcuna voce di danno.
La domanda risarcitoria, pertanto, può essere sin da ora rigettata, con decisione semplificata e senza necessità di rimessione sul ruolo ordinario.
Tratto dalla sentenza numero 3924 del 3 maggio 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma
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