Non è stata data la possibilità di formulare un’offerta seria e corretta, imponendo così alle imprese partecipanti un onere irragionevole e sproporzionato con effetti distorsivi sull’esito finale della stessa gara
i bandi di gara si palesano lesivi dei principi generali in materia di appalti quando vi sia la concreta impossibilità per le imprese di formulare offerte consapevoli a cagione dell'eccessiva diversità, dell'assoluta eterogeneità delle prestazioni, dell'oggettiva indeterminatezza dell'oggetto del contratto, della carenza e dell'illogicità e conseguente inapplicabilità dei criteri selettivi previsti dal bando
In tal caso, la lesione effettiva, concreta ed attuale dell'interesse giuridicamente rilevante dell'impresa che intende partecipare ad una gara e che legittima l'immediata impugnativa del bando, non è necessariamente connessa alla presenza di clausole comportanti la sua inevitabile esclusione dalla selezione.
Essa può, infatti, consistere anche nella concreta impossibilità per l'impresa stessa di formulare un'offerta informata a causa dell'oggettiva indeterminatezza dell'oggetto del contratto o dell'illogicità e conseguente inapplicabilità dei criteri selettivi previsti dal bando, in presenza di disposizioni che impediscono di comprendere e valutare con sufficiente precisione l'entità delle prestazioni da offrire e gli oneri economici connessi.
Tale è, appunto, il caso oggetto della controversia
Come fatto cenno in narrativa, mentre l’oggetto della gara, secondo il preliminare atto di disciplina della fase di prequalificazione, era individuato nella concessione del servizio di ristorazione con l’onere, quindi, per le ditte partecipanti di presentare un progetto di allestimento degli spazi corredati di adeguati arredi, le prestazioni effettivamente richieste con la lettera di richiesta di offerta vincolante si discostano notevolmente, per qualità e quantità, da tale obiettivo.
sentenza numero 700 dell’ 11 aprile 2012 pronunciata dal Tar Toscana, Firenze
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