sabato 21 aprile 2012

una precedente condanna per il reato di turbativa d'asta, comporta l'esclusione della gara

nell’ambito dei reati che possono incidere sull’affidabilità morale dei partecipanti alle gare è certamente da includere la turbata libertà degli incanti,

tenuto anche conto che l’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 è volto ad evitare che i contratti pubblici possano essere affidati a coloro che abbiano commesso reati lesivi degli interessi collettivi che, nella veste di aggiudicatari, sarebbero chiamati a tutelare; il requisito della gravità dei reati deve essere, pertanto, apprezzato non tanto in termini penalistici (tenendo conto del massimo o del minimo edittale o della pena in concreto irrogata) ma alla stregua del contenuto del contratto oggetto della gara (Cons. Stato sez. VI, 04 giugno 2010 n. 3560; T.A.R. Lombardia – Milano, sez. III, 10 novembre 2011, n. 2715 T.A.R. Toscana, Sez. II, 31 agosto 2011 n. 1351), e che “l'esclusione della società partecipante alla gara per turbata libertà degli incanti è posta a tutela di un interesse che trascende quello dei soci e che si riferisce al mercato degli appalti pubblici” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 settembre 2007, n. 4804).

Il Collegio quindi - rilevata la netta differenza tra la fattispecie esaminata nell’ambito nella sentenza n. 2309/2011 (reati di natura contravvenzionale per violazione sulla normativa antinfortunistica, risalenti nel tempo e culminati in condanna alla sola ammenda) e quella in esame (condanna per il reato di turbata libertà degli incanti emessa nel 2009 dal Tribunale di Torino, confermata dalla Corte d’Appello nel 2010 e dalla Corte di Cassazione nel 2011 culminati in una condanna alla reclusione per mesi 8, e alla pena accessoria dell’incapacità di contrarre con la p.a. per 1 anno ( benché sottoposta al beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 163 c.p) – ritiene che nel caso di specie l’aggiudicataria dovesse essere esclusa dalla gara, in ragione dell’esistenza di una recente condanna per il reato di turbata libertà degli incanti, riportata dai soci di maggioranza della società aggiudicataria, di cui uno coincidente con l’ amministratore unico e direttore tecnico cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando

essendo, peraltro, mancata la prova dell’adozione di atti di completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte della società (e risultando, invece, che la Società ha ammesso comunque ammettendo il Sig. Antonino N_ come socio con quota di partecipazione pari al 50%).

Pertanto, una volta intervenuta la condanna definitiva per turbata libertà degli incanti da parte di soggetto che aveva cariche sociali e che nella società continua a detenere la posizione di socio, l'esclusione della CONTROINTERESSATA. poteva essere evitata solo in presenza di una dissociazione effettiva dell'impresa, che, nella fattispecie in esame, non risulta concretamente adottata (cfr. in tal senso C.G.A., 14 marzo 2011, n. 201 che ritiene che la dissociazione rilevante è quella che “deve da un lato correlarsi ad una specifica condotta penalmente sanzionata e deve d’altro canto soprattutto richiamare atti o misure concretamente adottate (ad es. azione di responsabilità) dall’impresa nei confronti dell’amministratore”).

In conclusione il ricorso, assorbito quanto altro, è fondato e va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale, con i quali la CONTROINTERESSATA è stata ammessa alla gara.


sentenza numero 1016 del 13 aprile 2012 pronunciata dal Tar Sicilia, Catania

Nessun commento:

Posta un commento