giovedì 19 aprile 2012

l’omesso esperimento di altri rimedi idonei a evitare il danno, bastano da soli, alla luce delle circostanze del caso concreto, a escludere il risarcimento dei danni richiesti dal privato

una tempestiva “reazione impugnatoria” della società, con esito favorevole, avrebbe consentito di evitare il danno, con conseguente esclusione di qualsiasi risarcimento

l’omesso esperimento di altri rimedi idonei a evitare il danno, bastano da soli, alla luce delle circostanze del caso concreto, a escludere il risarcimento dei danni richiesti dal privato

dovendosi respingere l’azione di danno proposta in primo grado, e questo per due concorrenti ragioni

Primo, a causa del mancato utilizzo dello specifico strumento di tutela impugnatoria previsto dall’Ordinamento e utilmente impiegabile nel caso “de quo” , elemento bastante da solo al fine di escludere il danno, evitabile avvalendosi dell’ordinaria diligenza dimostrabile con la tempestiva impugnazione della nota comunale di “arresto procedimentale”

la pretesa avanzata dall’appellante non contiene la prova della sussistenza di perlomeno due degli elementi fondamentali richiesti per riconoscere la responsabilità della p. a. ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.



Primo, a causa del mancato utilizzo dello specifico strumento di tutela impugnatoria previsto dall’Ordinamento e utilmente impiegabile nel caso “de quo” , elemento bastante da solo al fine di escludere il danno, evitabile avvalendosi dell’ordinaria diligenza dimostrabile con la tempestiva impugnazione della nota comunale di “arresto procedimentale”, come tale immediatamente lesiva, prot. n. 5266 del 5.9.2000, con la quale il responsabile del Servizio Tecnico –Urbanistico del Comune aveva comunicato di ritenere “che allo stato attuale non esistono le condizioni perché possano essere acquisiti favorevolmente tutti i pareri richiesti che consentano il rilascio della concessione edilizia” (nota di cui l’appellante, “per sua espressa ammissione, aveva avuto piena conoscenza”, secondo quanto afferma la difesa del Comune a pag. 4 della memoria di costituzione senza contestazione alcuna, a questo riguardo, da parte dell’appellante medesima). L’omessa contestazione giudiziale della nota sopra citata, e comunque l’omesso esperimento di altri rimedi idonei a evitare il danno, bastano da soli, alla luce delle circostanze del caso concreto, a escludere il risarcimento dei danni richiesti dal privato (arg. art. 30, comma 3, ultima parte c. p. a. ; sul tema v. Cons. St. , sez. V, n. 8550/10 cit. , p. 13. e Cons. St. , Ad. plen. , n. 3 del 2011 , pp. 3.2. e 7.1. e 7.2. , cui si rinvia ex art. 60 c. p. a. ).

Nel caso di specie, una tempestiva “reazione impugnatoria” della società, con esito favorevole, avrebbe consentito di evitare il danno, con conseguente esclusione di qualsiasi risarcimento. Ci riferisce alla omessa rituale impugnazione della menzionata nota prot. n. 5266 (che, tra l’altro, a pag. 2 fa richiamo al quesito, posto il 29.6.2000 alla Regione, sul se l’art. 7 della l. reg. n. 11/96 fosse ostativo alla realizzazione dell’impianto in zona boschiva: la Regione risponderà al Sindaco con nota 28.3.2001 –lesiva dell’interesse della società, ma rimasta inoppugnata, nel senso del divieto di realizzare l’opificio, alla luce del disposto di cui all’Allegato 3 –Allegato C –prescrizioni di massima e di polizia forestale –art. 7 l. reg. 11/96 cit. ).

In secondo luogo, dall’esame della vicenda nel suo dispiegarsi non si manifesta una condotta colpevole o comunque censurabile, attiva od omissiva, in capo alla p. a. . Inoltre, dall’esame degli atti di lite emergono una serie di circostanze, tutte concorrenti nel senso di escludere lo stesso nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato dall’appellante e la condotta della p. a. . Detto altrimenti, la pretesa avanzata dall’appellante non contiene la prova della sussistenza di perlomeno due degli elementi fondamentali richiesti per riconoscere la responsabilità della p. a. ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. .


Tratto dalla decisione numero 2252 del 18 aprile 2021 pronunciata dal Consiglio di Stato

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