quanto, infine, alla rilevata invalidità delle garanzie cauzionali a causa dell’eccessivo protrarsi della procedura concorsuale, è sufficiente osservare che – a prescindere dalla considerazione che la stazione appaltante (cui va imputata la mancata tempestività della conclusione della gara) ben avrebbe potuto chiedere ai concorrenti la proroga delle garanzie prestate – l’invalidità della cauzione per decorrenza dei termini non comporta automaticamente l’invalidità delle offerte dei concorrenti, ma tale invalidità dev’essere fatta valere da questi ultimi: facoltà della quale nessuno s’è avvalso
tratto dalla sentenza numero 577 del 23 aprile 2012 pronunciata dal Tar Veneto, Venezia
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