l’atto con cui il commissario straordinario ha escusso la garanzia deve intendersi come un atto di natura negoziale, non soggetto ad autorizzazione dell’autorità di vigilanza sulla procedura e il sindacato sui presupposti del quale rientra nella giurisdizione del giudice ordinario
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non si addiveniva alla stipulazione del contratto. Da un lato, infatti, la stesura del testo contrattuale nel termine di efficacia dell’offerta (che veniva a scadere il 30 aprile 2003 unitamente alla fideiussione) era impedita dalla necessità di ottenere – attraverso una trattativa tra la Prodotti ittici e una società terza - la liberazione da un contratto di leasing di parte dei beni inventariati e valutati nella perizia di stima del complesso.
In data 29 aprile 2003 il commissario straordinario adducendo l’inadempimento della Ricorrente Up dichiarava di voler escutere la fideiussione da questa prestata.
Ciò premesso in punto di fatto con il ricorso n. 7318 del 2003 R.G. la Ricorrente Up impugna l’autorizzazione del direttore generale del ministero delle infrastrutture del 26 febbraio 2003 chiedendone l’annullamento, oltre al risarcimento dei danni. Con il ricorso n. 7362 del 2003, invece, la Ricorrente Up e il signor Javarone, suo amministratore unico e legale rappresentante, impugnano un atto del 26 maggio 2003 a firma del direttore generale del ministero delle infrastrutture recante una presa d’atto della escussione della garanzia disposta dal commissario chiedendone l’annullamento, oltre al risarcimento del danno
DIRITTO
1. I ricorsi vanno riuniti attesa la loro connessione.
2. Il ricorso n. 7362 del 2003 è inammissibile.
L’atto che viene impugnato infatti non è un provvedimento amministrativo in qualche modo incidente nei rapporti intersoggettivi e, in particolare, su posizioni soggettive dei ricorrenti. Si tratta, infatti, di una semplice nota con cui il Direttore generale del ministero delle infrastrutture, essendo stato informato dal commissario straordinario della sua iniziativa avente a oggetto l’escussione della garanzia, manifesta la sua adesione al suo operato.
Poiché la decisione di escutere la garanzia è un atto (negoziale) di competenza dell’organo della procedura di amministrazione straordinaria che non è soggetto a autorizzazione da parte del ministero, ritiene il Collegio che l’atto impugnato non sia un provvedimento e non incida in alcun modo sulle situazioni soggettive dei ricorrenti e tanto basta a ritenere che il ricorso sia inammissibile per carenza d’interesse, benché i ricorrenti affermino (si veda pagina 2 della memoria depositata in data 18 febbraio 2012) che la nota ministeriale impugnata debba “intendersi di fatto quale autorizzazione” alla escussione della garanzia. Tuttavia il d.lg. 8 luglio 1999, n. 270 non assoggetta a autorizzazione ministeriale questo tipo di atti del commissario e ciò implica che l’atto con cui il commissario straordinario ha escusso la garanzia deve intendersi come un atto di natura negoziale, non soggetto ad autorizzazione dell’autorità di vigilanza sulla procedura e il sindacato sui presupposti del quale rientra nella giurisdizione del giudice ordinario; in questa prospettiva le censure dedotte dai ricorrenti appaiono in larga parte volte a sollecitare una verifica del giudice amministrativo sui presupposti della decisione del commissario di escutere la garanzia; si tratta tuttavia, come anche evidenziato in sede cautelare d’appello, di questione privatistica che non coinvolge l’esercizio di poteri discrezionali dell’amministrazione vigilante.
La conclusione è che il ricorso n. 7362 del 2003 è inammissibile perché oggetto di impugnazione non è un provvedimento amministrativo con conseguente carenza d’interesse; di conseguenza va respinta la domanda risarcitoria dato che i danni asseritamente subiti dai ricorrenti non si ricollegano all’atto impugnato ma alla escussione della garanzia.
Tratto dalla sentenza numero 3145 del 5 aprile 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma
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