La domanda, formulata dalla RICORRENTE, di declaratoria di inefficacia del (e subentro nel) contratto eventualmente medio tempore stipulato deve essere, viceversa, disattesa, posto che l’intera procedura di gara per cui è causa va annullata e, conseguentemente, rinnovata a partire dalla predisposizione di un nuovo bando conforme alle prescrizioni di legge ed alle indicazioni espresse in precedenza.
Deve, infine, essere respinta la domanda di risarcimento del danno per equivalente, che parte ricorrente riferisce nell’atto introduttivo al pregiudizio da mancato utile ed al cd. danno curriculare.
Invero, la deducente RICORRENTE, all’esito dell’annullamento integrale della procedura selettiva, vanta al più una mera chance di aggiudicazione in cui verrà integralmente reintegrata in forma specifica quando si procederà alla nuova gara nel rispetto dei principi in precedenza indicati.
Come evidenziato da Cons. Stato, Sez. V, 30 agosto 2005, n. 4423, “Il risarcimento del danno per equivalente spetta laddove l’accoglimento del ricorso avverso l’aggiudicazione di appalto ad altra impresa, inidoneo a ricomprendere la conseguenza necessitata dell’aggiudicazione dell’appalto, non intervenga in tempo utile a restituire in forma specifica all’impresa interessata la chance di partecipazione alla gara da rinnovarsi da parte dell’amministrazione, consentendo quindi il soddisfacimento diretto e pieno dell’interesse fatto valere.”.
Passaggio tratto dalla sentenza numero 716 del 12 aprile 2012 pronunciata dal Tar Puglia, Bari
Rileva Cons. Stato, Sez. VI, 18 dicembre 2001, n. 6281 in una fattispecie analoga alla presente e con valutazioni che questo Collegio ritiene di condividere in quanto perfettamente applicabili al caso di specie:
«… il danno risarcibile è quello da perdita di chance di successo in una gara pubblica di appalto;
il ristoro è già in parte avvenuto mediante annullamento dell’affidamento illegittimo dell’appalto, e conseguente necessità di rinnovo della gara, con partecipazione dell’impresa ricorrente;
il rinnovo della gara è possibile, trattandosi di appalto di durata, che ha avuto sinora solo un principio di esecuzione;
il ristoro in forma specifica non elide, in astratto, ogni altro danno, per il periodo per il quale l’appalto ha già avuto esecuzione; ma la sussistenza o meno di danno in concreto va verificata all’esito del rinnovo della gara.
… va accolta la domanda di risarcimento del danno in forma specifica, con ordine all’amministrazione di procedere a gara pubblica; …».
Sempre la citata decisione del Consiglio di Stato n. 6281/2001 sottolinea:
«… l’annullamento dell’affidamento di appalto comporta che l’esecuzione dell’appalto si trova ad essere priva di titolo legittimante, sicché l’amministrazione è tenuta a rinnovare la procedura di affidamento.
Sicché, la domanda di annullamento di un atto amministrativo, contiene, in sé, implicita, la domanda di risarcimento in forma specifica, mediante il rinnovo, legittimo, dell’atto annullato. …».
Ne consegue che la RICORRENTE potrà vedersi totalmente “restituita” detta chance conseguendo il pieno soddisfacimento della propria pretesa azionata nel presente giudizio, quando l’Amministrazione procederà alla nuova gara.
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