Il Collegio reputa doveroso premettere all’esame del motivo il principio stabilito dalla Corte di Giustizia Ce nella sentenza 30 settembre 2010 n. C-314/09, secondo cui nella materia dei contratti pubblici non vi è alcuna necessità di accertare la componente soggettiva dell’illecito commesso da un’amministrazione aggiudicatrice in una procedura di affidamento.
Peraltro, come chiarito di recente anche da questo Consiglio (sez. IV, sent. n. 482/12), ciò non significa prescindere del tutto da un accertamento, anche in subiecta materia, della rimproverabilità del comportamento dell’amministrazione.
Tuttavia detto accertamento deve essere apprezzato sulla scorta del parametro oggettivo, enucleato in sede europea al fine di stabilire la responsabilità degli Stati per violazione del diritto comunitario, del carattere di gravità ed evidenza dell’illegittimità, implicante un’indagine sul grado di chiarezza e precisione delle norme violate.
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