Sussistono i presupposti per riconoscere a favore dell’appellante il risarcimento in forma pecuniaria per la parte di servizio già espletata dal febbraio 2010, ma nei limiti di seguito indicati.Infatti, premesso che, il lucro cessante va computato non sull’importo base dell’appalto, ma sull’offerta presentata, nel caso specifico il pregiudizio economico ristorabile all’appellante per la perduta chance di espletamento del servizio, dal febbraio 2000 e fino al subentro, può essere quantificato nell’importo di €. 75.000,00, calcolato invia equitativa, tenendo contro del fatto che l’impresa non ha documentato di non aver utilizzato le risorse aziendali (nelle more della gara) in altri servizi, e quindi, di non aver realizzato comunque un utile aliunde perceptum, che, secondo la costante giurisprudenza, va considerato ai fini della quantificazione del pregiudizio economico risarcibile.Inoltre, a titolo di danno curriculare, va riconosciuta la ulteriore somma, sempre equitativamente computata, di €. 9.000,00 con riferimento al periodo di servizio non prestato – dal febbraio 2010 fino al subentro – e, quindi, non inseribile nel curriculum delle proprie referenze.Sulle somme spettanti all’appellante va riconosciuta la rivalutazione monetaria da computarsi dalla data di stipulazione del contratto con l’aggiudicataria originaria fino al materiale soddisfo; vanno, altresì, riconosciuti gli interessi compensativi (al tasso degli interessi legali vigenti, ratione temporis), collegati alla naturale fruttuosità del danaro e maturati dalla data del contratto suddetto e fino al soddisfo e da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno (sui criteri di calcolo, vedi in termini C.d.S. V, n.20/2010 che richiama Cass. Civ. SS. UU. 17/02/19995 n. 1712).Infine (per consolidata giurisprudenza) nella voce danno emergente non sono computabili le spese affrontate per la partecipazione alla gara, atteso che le medesime non sono ristorate neanche all’aggiudicataria e, ove riconosciute, farebbero conseguire all’impresa un beneficio maggiore di quello che le deriverebbe dall’aggiudicazione (vedi ex multis C.d.S., IV, n. 6485/2010); inoltre nel caso specifico lo stesso disciplinare di gara a pag. 13 precisa che “in qualunque caso nulla è dovuto alle dette concorrenti per l’elaborazione e presentazione dell’offerta, relazione tecnica e documentazione richiesta per la partecipazione alla presente gara”.4. Concludendo, quindi, l’appello va accolto e per l’effetto, in riforma parziale della sentenza di primo grado in epigrafe, va accolto il primo atto di motivi aggiunti, mentre va dichiarato improcedibile il secondo; conseguentemente l’aggiudicazione definitiva (impugnata con i primi motivi aggiunti) va annullata, dichiarando altresì inefficace dalla data di pubblicazione della sentenza il contratto stipulato dalla stazione appaltante con l’aggiudicataria con il conseguente travolgimento anche del subentro del primo cessionario Aimeri Ambiente s.r.l. alla cedente aggiudicataria e del secondo cessionario Ecoiridania s.p.a.( avente causa da Aimeri per acquisto del ramo d’azienda relativo alla gestione dei rifiuti ospedalieri ); il secondo atto di motivi aggiunti va, invece, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’annullamento dell’aggiudicazione e la dichiarata inefficacia del contratto di appalto del servizio travolgono anche gli effetti della successiva determinazione n. 084/2010, che autorizzava lo smaltimento dei rifiuti in impianti diversi da quelli indicati nell’offerta tecnica esaminata in gara.Inoltre va accolta anche la domanda di risarcimento del danno in forma specifica, mediante subentro nel contratto, dalla data di pubblicazione della sentenza e per la durata residuale del contratto di appalto originario (indicata al 31 dicembre 2015 nella nota Azienda Ospedaliera 24 marzo 2011 n. 3178/AP agli atti); mentre il risarcimento è riconosciuto a favore della appellante per equivalente per il periodo di servizio già espletato fino alla data di pubblicazione della presente sentenza ed, in parziale accoglimento della domanda, è quantificato equitativamente nelle somme (sopraindicate) di €. 75.000,00 per lucro cessante e di €. 9.000,00 per danno curriculare con l’aggiunta della rivalutazione monetaria e degli interessi da calcolarsi con i criteri e le modalità sopraindicati.Va, invece, respinta la domanda di risarcimento delle spese di partecipazione alla gara.La sentenza TAR, invece, resta confermata, con riguardo alla improcedibilità dell’atto introduttivo.5. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate in €. 25.000,00 complessivi, oltre gli accessori di legge, sono poste per la metà a carico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia e per la restante metà a carico di Manutencoop Servizi Ambientali s.p.a., Aimeri Ambiente s.r.l. ed Ecoiridania s.p.a. con vincolo di solidarietà di tutte le parti nei confronti dell’appellante.6. Considerati gli elementi conoscitivi emersi dagli atti di causa in ordine alle operazioni di smaltimento dei rifiuti ospedalieri in questione ed alle vicende contrattuali successive alla gara, si ritiene opportuno incaricare la Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale di Foggia ed alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia ai fini della valutazioni di eventuali profili di rispettiva competenza
Consiglio di Stato con la decisione numero 2043 del 5 aprile 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato
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