venerdì 9 marzo 2012

se non vengono indicati separatamente i costi della sicurezza, l'impresa va esclusa

Vi è l’obbligo per i concorrenti di segnalare l’importo degli oneri economici imputati esclusivamente alle misure di sicurezza sul lavoro,

anche se ciò non è previsto dal bando, così da consentire alla stazione appaltante di valutare la congruità dell’importo destinato ai citati costi

l’art. 87, comma 4, ultimo periodo, del codice dei contratti pubblici, testualmente prevede che i costi relativi alla sicurezza “devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture”.

Il comma 3 bis del precedente art. 86 recita : “nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei `servizi o delle forniture”.

Infine sii deve osservare che l’art. 131 del codice dei contratti pubblici prevede - per i bandi di gara relativi agli appalti di lavori - la necessità di evidenziare gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Tale evenienza normativa comporta, in via analogica, anche per le altre procedure di gara, in cui la stazione appaltante ha omesso di specificare e prevede i costi per la sicurezza, che il relativo importo venga, comunque, scorporato nelle offerte dei singoli concorrenti e sottoposto a verifica per valutare la sua congruità rispetto alle esigenze di tutela dei lavoratori

La mancanza di una specifica previsione sul tema in seno alla lex specialis non toglie, quindi, che la norma primaria, immediatamente precettiva ed idonea ad eterointegrare le regole procedurali, imponesse agli offerenti di indicare separatamente i costi per la sicurezza per le ragioni precedentemente esposte

Passaggio tratto dalla sentenza numero 341 del 9 marzo 2012 pronunciata dal Tar Veneto, Venezia

la mancanza di una previsione espressa, nella disciplina speciale di gara, della prescrizione contenuta nella norma primaria circa la necessità di indicare separatamente i costi di sicurezza, comporta, conseguentemente ed automaticamente, la sanzione dell’esclusione dalla gara, proprio perchè l’offerta è, sotto diversi profili, non ultimo quello costituzionale, incompleta, ed impedisce alla stazione appaltante un concreto e puntuale controllo circa la sua affidabilità.

Diversamente si verrebbe ad autorizzare un’integrazione dell’offerta originaria, alterando irreversibilmente (non solo la par condicio tra i concorrenti, ma anche) la procedura in contraddittorio che, invece, è riservato, esclusivamente, alla verifica ed al controllo sulle offerte anomale di cui all’art. 88 del codice dei contratti pubblici.

In altre parole, così facendo, si avrebbe una vera e propria interpretatio abrogans della disciplina normativa inerente ai costi della sicurezza che, invece, impone, per le ragioni sopra esposte, tale formale indicazione già in sede di offerta.

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