venerdì 18 novembre 2011

Inadatto certificato di qualità per dimezzare la cauzione

Assume prioritario rilievo il contestato profilo dell’inidoneità del “certificato di qualità” presentato ai fini del dimezzamento della cauzione.

L’agevolazione di cui trattasi è volta a premiare le imprese che sono in possesso di capacità certificata nell’esecuzione delle <lavorazioni della stessa natura di quelle da affidare> e che, quindi, offrono garanzia di maggiore affidabilità, con conseguente attenuazione del rischio di inadempimento

ove non diversamente specificato, la certificazione del sistema di qualità aziendale e la dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale si riferiscono <a tutte le categorie oggetto di attestazione

in assenza di specifiche limitazioni contenute nella certificazione stessa, quest’ultima comprende tutte le lavorazioni che l’impresa esegue nell’espletamento della propria attività e per le quali ha conseguito l’attestazione SOA

 di contro, nel caso in cui la certificazione <identifica espressamente talune tipologie di lavorazioni>, la predetta certificazione attesta la capacità organizzativa ed operativa dell’impresa limitatamente alle lavorazioni indicate, per tutte le altre, invece, l’impresa risulta priva della certificazione di qualità

è ormai jus receptum che <deve esserci una corrispondenza tra la categoria prevalente dei lavori posti in gara e quella a cui si riferisce la certificazione di qualità>
[…]

Né si può condividere la tesi dell’Amministrazione che la certificazione di qualità dell’impresa si riferirebbe alla gestione dell’impresa nel suo complesso e non sarebbe collegata alle specifiche attività svolte.

Come espressamente affermato dall’Autorità di Vigilanza “la certificazione attesta la capacità organizzativa ed operativa dell’impresa limitatamente alle lavorazioni indicate, per tutte le altre, invece, l’impresa risulta priva della certificazione di qualità”.

Del resto è logico che sussista il collegamento ed il riferimento specifico, posto che, altrimenti, si potrebbe pervenire all’assurdo di riconoscere il beneficio (del dimezzamento) ad imprese che svolgono (con qualità) tutt’altro rispetto ai lavori posti in gara.

La sussistenza del collegamento e dell’identità (con la categoria prevalente) risultava “essenziale” per la facoltà di dimezzamento della cauzione


Passaggio tratto dalla sentenza numero 1948 dell’ 11 novembre 2011 pronunciata dal Tar Puglia, Lecce

Nel commento anche T.a.r. Campania Salerno, I, sentenza n. 6538 del 14 maggio 2010; T.a.r. Puglia Bari, I, sentenza n. 1379 del 3 giugno 2009; T.a.r. Campania Napoli, I, sentenza n. 8841 del 28 giugno 2005)”.



Ed allora, se “nella pluralità e complessità delle prestazioni che una stazione appaltante può individuare nell’indire un appalto non è possibile pretendere la perfetta coincidenza tra l’attività imprenditoriale cui si riferisce una certificazione di qualità e la totalità delle voci incluse nella descrizione del servizio”, è tuttavia necessario che tale requisito sia posseduto con riferimento alla categoria prevalente dei lavori posti in gara e quella a cui si riferisce la certificazione di qualità (T.a.r. Sicilia Catania, III, 14 dicembre 2010, n. 4721; T.a.r. Puglia Bari, I, 3 giugno 2009, n. 1379).

Nel caso in esame, invece, il certificato del sistema di qualità prodotto dalla Ricorrente Impianti (e in base al quale essa forniva una garanzia ridotta del 50%) era rilasciato “in relazione al seguente scopo: Studi di progettazione e gestione di global service degli impianti. Progettazione e installazione di impianti tecnologici e impianti per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata” (laddove la categoria prevalente nei lavori de quibus era quella “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela (opere edili): OG2”).

Il riferimento alle altre attività svolte dalla ditta, dunque, pure contenuto mediante indicazione delle relative sigle nel certificato in parola, non estendeva alle medesime la valenza della certificazione stessa.

La cauzione offerta da Ricorrente Impianti, dunque, violava la disciplina posta dal bando -espressamente a pena di esclusione- sul punto: a quanto appena esposto segue l’accoglimento del ricorso incidentale proposto dal RTI Controinteressata e, per il carattere escludente dello stesso, l’inammissibilità -per difetto di legittimazione- di quello principale della Ricorrente Impianti




Si legga anche

poiché la riduzione dell'importo cauzionale è giustificata dalla maggiore affidabilità strutturale ed operativa dell'impresa, è necessario che tale requisito sia posseduto con riferimento all'oggetto specifico dell'appalto

Nella specie, il riassunto principio risulta violato, posto che le imprese aggiudicatarie non possiedono la certificazione di qualità per le categorie prevalenti oggetto di gara.


Ricorso per  violazione e falsa applicazione del bando e del disciplinare di gara del 26 ottobre 2006, violazione e falsa applicazione dell’art. 75 del d. lgs. n. 163/2006, violazione del d.p.r. n. 445/2000, avuto concorrente riguardo: b1) al rilievo per cui – non essendo la certificazione di qualità rilasciata alla controinteressata inerente le categorie di lavori (OG8 e OHG13) di cui all’appalto – l’importo della garanzia non avrebbe potuto essere – come invece era stato – ridotto del 50%; b2) alla circostanza per cui – secondo sarebbe risultato da una verifica effettuata su Internet – i certificati prodotti non sarebbero stati in atto validi;
qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?

Fondato risulta, per contro, il successivo motivo di doglianza, con il quale le ricorrenti si dolgono della circostanza che l’associazione aggiudicataria si sia avvalsa della facoltà di dimezzare la cauzione provvisoria, concessa alle concorrenti dotate di certificazione di qualità nel solo (ed evidente) caso che la detta certificazione fosse corrispondente alle categorie di lavori previste per l’appalto e non – come, per l’appunto, occorso nella specie – nel caso in cui detta certificazione fosse inerente ad altre categorie. Di fatto, nell’assunto critico delle ricorrenti, l’aggiudicataria possedeva la certificazione solo per le categorie OG1, OG3 e OG6 e non per le categorie OG8 e OG13, inerenti il bando.
5.- La tesi è corretta.
Costituisce, invero, jus receptum – dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi – quello per cui poiché la riduzione dell'importo cauzionale è giustificata dalla maggiore affidabilità strutturale ed operativa dell'impresa, è necessario che tale requisito sia posseduto con riferimento all'oggetto specifico dell'appalto, onde tale collegamento significa che debba esservi corrispondenza tra la categoria prevalente dei lavori posti in gara e quella a cui si riferisce la certificazione di qualità (da ultimo, T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 3 giugno 2009, n. 1379 e già, perspicuamente, T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 28 giugno 2005, n. 8841).
Nella specie, il riassunto principio risulta violato, posto che le imprese aggiudicatarie non possiedono la certificazione di qualità per le categorie prevalenti oggetto di gara.
6.- L’accoglimento del motivo che precede appare, come tale, assorbente di ogni altra doglianza, legittimando il complessivo accoglimento del gravame.

Ne discende la fondatezza della correlata istanza risarcitoria (posta l’impossibilità di conseguire in forma specifica soddisfazione al leso interesse partecipativo, in considerazione della avvenuta ultimazione dei lavori certificata dalla resistente Amministrazione).
A tal fine, le poste di danno prospettate dalle resistenti attengono: a) al mancato utile (parametrato al 10% dell’importo a base di gara che avrebbe costituito il corrispettivo dell’appalto); b) al danno all’immagine.
Entrambe vanno riconosciute: a) la prima quale danno direttamente e pacificamente conseguente alla mancata aggiudicazione del contratto (sul presupposto che – in virtù della già disposta aggiudicazione provvisoria – la mancata riammissione in gara delle controinteressate avrebbe, in difetto di ragioni ostative, direttamente condotto alla aggiudicazione definitiva); b) la seconda, in quanto alla mancata esecuzione dell'opera appaltata si ricollegano diretti nocumenti all'immagine della società e al suo radicamento nel mercato, per non dire del potenziamento di imprese concorrenti che operino sul medesimo target di mercato, in modo illegittimo dichiarate aggiudicatarie della gara, di tal che, in linea di massima deve ammettersi che l'impresa illegittimamente privata dell'esecuzione di un appalto posa rivendicare a titolo di lucro cessante anche la perdita della possibilità di arricchire il proprio curriculum professionale (da ultimo, Consiglio Stato , sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3144).
In ordine al quantum, importa precisare: a) che la prima voce di danno va calcolata non già con riferimento, in astratto, alla base d’asta, ma con riferimento, in concreto, all’offerta formulata, qualificata da eventuale ribasso; b) che la seconda può ragionevolmente (ed equitativamente) parametrarsi proporzionalmente al ridetto lucro cessante, in dipendenza dell’importanza dell’appalto (cfr. ancora Cons. Stato n. 3144/2009), in percentuale che il Collegio stima equo quantificare nel 3%; c) che le somme, così determinate, andranno maggiorate di interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente statuizione fino all’effettivo soddisfo.
In mancanza di dati precisi inerenti l’offerta formulata dalla ricorrente, appare opportuno – ai sensi dell’art. 35 del d. lgs. n. 80/1998 – condannare genericamente l’Amministrazione a formulare, in favore delle ricorrenti ed in adesione ai criteri prospettati, offerta risarcitoria, nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla notifica ad impulso di parte della presente statuizione, salva – in mancanza di accordo – la facoltà di proporre successivo ricorso ex art. 27, primo comma, numero 4) , del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.


SI LEGGA ANCHE

In tema di riduzione della cauzione provvisoria per possesso della certificazione di qualità e di necessario legittimo contratto di avvalimento


Con il primo motivo la ricorrente lamenta che la controinteressata, non sia stata esclusa per aver prestato una cauzione provvisoria dimezzata, nonostante avesse presentato certificazione ISO 9001:2000 non idonea perché riguardante solo parte delle attività oggetto dell'appalto in esame.: qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?

L’istante dubita soprattutto che possa essere oggetto di avvalimento il requisito di capacità tecnica relativo alla gestione dei rifiuti alla bonifica dei siti inquinati, in quanto questa attitudine è ancorata per legge a rigorose procedure autorizzatorie pubbliche e riguarda un'attività qualificata come pericolosa per la salute e per l'ambiente, sottoposta perciò a rigorose misure di precauzione e di sicurezza._Specifica poi l'interessata (al motivo sub 5.b) che il contratto di avvalimento tra la prima controinteresata . e la seconda controinteressata non sarebbe idoneo a garantire la capacità tecnica della prima, per quanto riguarda l'attività di bonifica di siti inquinati d’amianto (categoria 10) e che, in particolare, la dichiarazione allegata al contratto di avvalimento resa dall'ausiliaria non corrisponderebbe alle prescrizioni di legge (articolo 49, secondo comma, lettera d), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163), sotto due diversi profili: da un lato, perché il testo, come formulato dalla società, non comprende l'impegno di messa a disposizione nei confronti della stazione appaltante; dall'altro lato, la promessa alla controinteressata riguarda esclusivamente "... tutti gli automezzi elencati nell'autorizzazione alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti allegata, necessaria l'espletamento del servizio" e non garantisce quindi l’utilizzo di tutte le risorse (mezzi e personale) destinate a svolgere la delicata attività di bonifica dall'amianto.cosa ne pensa l’adito giudice amministrativo?


La censura non è fondata._È evidente che, nella pluralità e complessità delle prestazioni che una stazione appaltante può individuare nell'indire un appalto, non è possibile pretendere la perfetta coincidenza tra l'attività imprenditoriale cui si riferisce una certificazione di qualità e la totalità delle voci incluse nella descrizione del servizio._La giurisprudenza ha al proposito osservato che, "poiché la riduzione dell'importo cauzionale è giustificata dalla maggiore affidabilità strutturale ed operativa dell'impresa, è necessario che tale requisito sia posseduto con riferimento all'oggetto specifico dell'appalto", ma che tale collegamento significa che debba "esservi corrispondenza tra la categoria prevalente dei lavori posti in gara e quella a cui si riferisce la certificazione di qualità" (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 28 giugno 2005 n. 8841). _In concreto, nella fattispecie in esame, i servizi oggetto dell'appalto consistono nella raccolta, nel trasporto, nello smaltimento e nell’eventuale recupero di rifiuti speciali, nonché nella bonifica di apparecchiature in esercizio e di eventuali aree inquinate, come specificamente elencati nell'articolo 1 del capitolato speciale._La certificazione ISO 9001:2000 in possesso della controinteressata si riferisce ai "seguenti campi di attività": "l'erogazione del servizio di raccolta, trasporto, stoccaggio provvisorio e il recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalla rottamazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche". La certificazione rilasciata alla seconda controinteressata si riferisce ai rifiuti pericolosi e non pericolosi alla disinfestazione e alle bonifiche ambientali, anche d'amianto, e infine quella della terza controinteressata indica, quali settori operativi, la costruzione di edifici civili e industriali; la bonifica dall'amianto con relativa rimozione. _Di conseguenza non può fondatamente predicarsi l'inidoneità delle certificazioni a giustificare la riduzione della cauzione provvisoria._ Per quanto riguarda la disciplina dei contratti pubblici, d’altro canto, bisogna ricordare che mentre la qualificazione SOA è normalmente oggetto di avvalimento, come risulta dagli articoli 49 e 50 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, altrettanto non può dirsi (nonostante la giurisprudenza parli senza troppi distinguo del carattere generale del meccanismo dell’avvalimento) per gli altri "sistemi legali vigenti di attestazione o di qualificazione nei servizi e forniture" per i quali le disposizioni dell'articolo 50 “si applicano, in quanto compatibili”. _Nella fattispecie concreta, non è comunque necessario approfondire la questione della compatibilità o meno tra il regime autorizzatorio in tema di bonifica di siti dall'amianto e l’avvalimento, pur argomentato ex parte actoris, in quanto la dichiarazione resa dalla seconda controinteressata  appare inidonea a garantire l’A.Q.P. della serietà della messa a disposizione della controinteressata delle risorse corrispondenti ai requisiti non posseduti.


Merita di essere segnalata la decisione numero 1379 del 5 giugno 2009, emessa dal Tar Puglia, Bari e della quale segnaliamo il seguente passaggio:

< A norma dell'articolo 49, secondo comma, lettera d), 12 aprile 2006 n. 163, il partecipante alla gara deve allegare tra l'altro "una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente".
È evidente allora, come denunciato dalla società ALFA, che
- la dichiarazione sottoscritta dalla Nuova BETADUE non contiene assolutamente alcun obbligo verso la stazione appaltante;
- con la riportata dichiarazione la Nuova BETADUE mette a disposizione della BETA esclusivamente "... tutti gli automezzi elencati nell'autorizzazione alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti allegata, necessaria per l'espletamento del servizio", mentre non vengono minimamente menzionati gli appositi macchinari, il personale specializzato ovvero all’uopo addestrato e le ulteriori garanzie condizionanti l’iscrivibilità della ditta alla categoria 10 dell'Albo ambientale, che rappresentano d'altra parte le risorse indispensabili per poter svolgere l'attività di bonifica dei siti inquinati dall’amianto.
Il ricorso dunque dev’essere accolto e, per l'effetto, va annullata la determinazione dell’Acquedotto Pugliese s.p.a. n. 80098 del 6 giugno 2008, con cui è stato affidato il servizio di raccolta, trasporto, smaltimento, eventuale recupero di rifiuti speciali, nonché la bonifica di apparecchiature in esercizio e di eventuali aree inquinate.>

§§§§§§§§§§§§§§§§§

In tema di riduzione della cauzione provvisoria per possesso della certificazione di qualità e di necessario legittimo contratto di avvalimento


Con il primo motivo la ricorrente lamenta che la controinteressata, non sia stata esclusa per aver prestato una cauzione provvisoria dimezzata, nonostante avesse presentato certificazione ISO 9001:2000 non idonea perché riguardante solo parte delle attività oggetto dell'appalto in esame.: qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?

L’istante dubita soprattutto che possa essere oggetto di avvalimento il requisito di capacità tecnica relativo alla gestione dei rifiuti alla bonifica dei siti inquinati, in quanto questa attitudine è ancorata per legge a rigorose procedure autorizzatorie pubbliche e riguarda un'attività qualificata come pericolosa per la salute e per l'ambiente, sottoposta perciò a rigorose misure di precauzione e di sicurezza._Specifica poi l'interessata (al motivo sub 5.b) che il contratto di avvalimento tra la prima controinteresata . e la seconda controinteressata non sarebbe idoneo a garantire la capacità tecnica della prima, per quanto riguarda l'attività di bonifica di siti inquinati d’amianto (categoria 10) e che, in particolare, la dichiarazione allegata al contratto di avvalimento resa dall'ausiliaria non corrisponderebbe alle prescrizioni di legge (articolo 49, secondo comma, lettera d), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163), sotto due diversi profili: da un lato, perché il testo, come formulato dalla società, non comprende l'impegno di messa a disposizione nei confronti della stazione appaltante; dall'altro lato, la promessa alla controinteressata riguarda esclusivamente "... tutti gli automezzi elencati nell'autorizzazione alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti allegata, necessaria l'espletamento del servizio" e non garantisce quindi l’utilizzo di tutte le risorse (mezzi e personale) destinate a svolgere la delicata attività di bonifica dall'amianto.cosa ne pensa l’adito giudice amministrativo?


La censura non è fondata._È evidente che, nella pluralità e complessità delle prestazioni che una stazione appaltante può individuare nell'indire un appalto, non è possibile pretendere la perfetta coincidenza tra l'attività imprenditoriale cui si riferisce una certificazione di qualità e la totalità delle voci incluse nella descrizione del servizio._La giurisprudenza ha al proposito osservato che, "poiché la riduzione dell'importo cauzionale è giustificata dalla maggiore affidabilità strutturale ed operativa dell'impresa, è necessario che tale requisito sia posseduto con riferimento all'oggetto specifico dell'appalto", ma che tale collegamento significa che debba "esservi corrispondenza tra la categoria prevalente dei lavori posti in gara e quella a cui si riferisce la certificazione di qualità" (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 28 giugno 2005 n. 8841). _In concreto, nella fattispecie in esame, i servizi oggetto dell'appalto consistono nella raccolta, nel trasporto, nello smaltimento e nell’eventuale recupero di rifiuti speciali, nonché nella bonifica di apparecchiature in esercizio e di eventuali aree inquinate, come specificamente elencati nell'articolo 1 del capitolato speciale._La certificazione ISO 9001:2000 in possesso della controinteressata si riferisce ai "seguenti campi di attività": "l'erogazione del servizio di raccolta, trasporto, stoccaggio provvisorio e il recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalla rottamazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche". La certificazione rilasciata alla seconda controinteressata si riferisce ai rifiuti pericolosi e non pericolosi alla disinfestazione e alle bonifiche ambientali, anche d'amianto, e infine quella della terza controinteressata indica, quali settori operativi, la costruzione di edifici civili e industriali; la bonifica dall'amianto con relativa rimozione. _Di conseguenza non può fondatamente predicarsi l'inidoneità delle certificazioni a giustificare la riduzione della cauzione provvisoria._ Per quanto riguarda la disciplina dei contratti pubblici, d’altro canto, bisogna ricordare che mentre la qualificazione SOA è normalmente oggetto di avvalimento, come risulta dagli articoli 49 e 50 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, altrettanto non può dirsi (nonostante la giurisprudenza parli senza troppi distinguo del carattere generale del meccanismo dell’avvalimento) per gli altri "sistemi legali vigenti di attestazione o di qualificazione nei servizi e forniture" per i quali le disposizioni dell'articolo 50 “si applicano, in quanto compatibili”. _Nella fattispecie concreta, non è comunque necessario approfondire la questione della compatibilità o meno tra il regime autorizzatorio in tema di bonifica di siti dall'amianto e l’avvalimento, pur argomentato ex parte actoris, in quanto la dichiarazione resa dalla seconda controinteressata  appare inidonea a garantire l’A.Q.P. della serietà della messa a disposizione della controinteressata delle risorse corrispondenti ai requisiti non posseduti.


Merita di essere segnalata la decisione numero 1379 del 5 giugno 2009, emessa dal Tar Puglia, Bari e della quale segnaliamo il seguente passaggio:

< A norma dell'articolo 49, secondo comma, lettera d), 12 aprile 2006 n. 163, il partecipante alla gara deve allegare tra l'altro "una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente".
È evidente allora, come denunciato dalla società ALFA, che
- la dichiarazione sottoscritta dalla Nuova BETADUE non contiene assolutamente alcun obbligo verso la stazione appaltante;
- con la riportata dichiarazione la Nuova BETADUE mette a disposizione della BETA esclusivamente "... tutti gli automezzi elencati nell'autorizzazione alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti allegata, necessaria per l'espletamento del servizio", mentre non vengono minimamente menzionati gli appositi macchinari, il personale specializzato ovvero all’uopo addestrato e le ulteriori garanzie condizionanti l’iscrivibilità della ditta alla categoria 10 dell'Albo ambientale, che rappresentano d'altra parte le risorse indispensabili per poter svolgere l'attività di bonifica dei siti inquinati dall’amianto.
Il ricorso dunque dev’essere accolto e, per l'effetto, va annullata la determinazione dell’Acquedotto Pugliese s.p.a. n. 80098 del 6 giugno 2008, con cui è stato affidato il servizio di raccolta, trasporto, smaltimento, eventuale recupero di rifiuti speciali, nonché la bonifica di apparecchiature in esercizio e di eventuali aree inquinate.>



Sui rapporti fra possesso della certificazione di qualità e riduzione delle cauzioni negli appalti di lavori,


La riduzione della cauzione di cui all’art. 8, comma 11 quater, lettera a)  della legge 11.2.1994 n. 109  configuria un beneficio riconosciuto ad un’impresa in considerazione di una sua particolare condizione soggettiva -  attestata dal possesso della certificazione di qualità - per cui questa è ritenuta maggiormente affidabile, sia come concorrente che come potenziale affidataria dell’appalto.


Ne deriva l’automatica applicabilità della norma, nel senso che il beneficio della riduzione della cauzione deve ritenersi operante indipendentemente da un’espressa previsione da parte della lex specialis di gara che non potrebbe nemmeno legittimamente escluderne a priori l’operatività.


Sui rapporti fra possesso della certificazione di qualità e riduzione delle cauzioni negli appalti di lavori, appare utile sottolineare quanto di insegna il Tar Campania, Napoli, con la sentenza numero 8841 del 2005;:


<Poichè la portata generale dell’istituto deve tenere conto della natura soggettiva del beneficio che ne caratterizza l’applicazione nel caso concreto, bisogna tener conto di determinati presupposti.

  1. Innanzitutto, occorre  che vi sia una  manifestazione di volontà espressa ed inequivoca da parte dell’impresa di volersi avvalere della riduzione,  dichiarazione in mancanza  della quale, infatti, la stazione appaltante si troverebbe di fronte ad una garanzia di importo ingiustificatamente dimezzato, circostanza che, oggettivamente considerata,  integrerebbe addirittura gli estremi di una legittima causa di esclusione.

  1. Inoltre, trattandosi di un beneficio operante solo in presenza della  certificazione di qualità, l’impresa  che intenda avvalersene ha l’onere di dimostrare documentalmente il possesso di tale requisito.

Infine, poiché la riduzione dell’importo cauzionale è giustificata dalla maggiore affidabilità strutturale ed operativa dell’impresa,  è necessario che tale requisito sia posseduto con riferimento all’oggetto specifico dell’appalto, dovendo pertanto esservi corrispondenza tra la categoria prevalente dei lavori posti in gara  e quella  a cui si riferisce la certificazione di qualità.>

 A cura di Sonia Lazzini

sentenza numero 6538 del 14 maggio 2010 pronunciata dal Tar Campania, Salerno

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