venerdì 23 marzo 2012

lìimpresa legittimamente esclusa non può ricorrere alla procedura ad evidenza pubblica

Rileva il collegio che anche se, di regola, ai fini dell’impugnativa è sufficiente l’interesse strumentale del partecipante ad una gara pubblica di appalto ad ottenere la riedizione della gara stessa, “deve in ogni caso ritenersi che un tale interesse non sussista in capo al soggetto legittimamente escluso, dato che tale soggetto, per effetto dell’esclusione, rimane privo non soltanto del titolo legittimante a partecipare alla gara, ma anche a contestarne gli esiti e la legittimità delle distinte scansioni procedimentali (cfr. Cons. St., Sez. V, 29 dicembre 2009, n. 8969; ).”
Tale principio trova ora riscontro nell’indirizzo, di recente affermato dalla Adunanza plenaria di questo Consiglio con sentenza 7 aprile 2011 , n. 4

TRATTO DALLA DECISIONE NUMERO 1641 DEL 22 MARZO 2012 PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO DI STATO

Nessun commento:

Posta un commento