venerdì 23 marzo 2012

gli artt. 11 e 12, d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, prevedono che all'aggiudicazione definitiva segue la verifica dell'effettivo possesso in capo all'aggiudicataria dei requisiti dichiarati al momento della partecipazione

peraltro, ai sensi del comma 8, dell'art. 11, tale fase di verifica condiziona l’efficacia dell'aggiudicazione, e, ai sensi del successivo comma 9, il termine per la stipula del contratto.

E’ stato osservato, in proposito, che l'operazione di semplice riscontro dei requisiti, propria della fase di verifica, siccome priva di volontà discrezionale, non ha carattere di "nuova e autonoma valutazione" (cfr. Cons. St., V Sez., 7 maggio 2008, n. 2089; T.A.R. Napoli, I Sez., 29 gennaio 2009, n. 514; T.A.R. Liguria, II Sez., 3 febbraio 2010, n. 237).

Il Collegio concorda con tale impostazione, atteso che, a ben vedere, il riscontro previsto dall'art. 11, comma 8, del decreto legislativo 163/06 sui requisiti di gara precede la sola efficacia dell'aggiudicazione definitiva già deliberata, non potendosi dubitare che quest'ultima sia già in essere prima e non dopo tale riscontro, e che, pertanto, sia pienamente valida ed autonomamente impugnabile


Alle illustrate considerazioni consegue che, non essendo necessaria una autonoma impugnazione dell'aggiudicazione definitiva anche dopo tale fase, il ricorso con cui è impugnata l’aggiudicazione definitiva comunicata il 2 marzo 2009 è ammissibile.


E’ principio ormai consolidato che, nelle procedure competitive per l’assegnazione di pubblici appalti, il provvedimento lesivo, da cui decorrono i termini per l’impugnazione, è l’aggiudicazione definitiva, pertanto, nelle ipotesi in cui la piena conoscenza dello stesso avviene mediante la ricezione della comunicazione individuale, è a tale comunicazione che deve farsi riferimento ai fini della proposizione dell'azione impugnatoria, posto che essa contiene gli elementi essenziali della decisione e del suo contenuto lesivo; peraltro, è pure pacifico che la conoscenza di ulteriori atti della procedura consente la proposizione di eventuali motivi aggiunti.


Nel caso che ne occupa, alla ricorrente, seconda graduata, è stata comunicata individualmente l’aggiudicazione in capo al RTI resistente, titolare della migliore offerta; successivamente, la medesima parte ha proposto ricorso avverso tale determinazione, avendo esperito accesso agli atti di gara, avvenuto in data 19 marzo 2009, ed essendo in possesso, sin da quella data, di tutti gli elementi utili al fine di percepire le poi dedotte illegittimità della procedura.
Ritiene il Collegio che l’occasionale circostanza, del tutto esterna ed estranea alla odierna vicenda contenziosa, che in altro giudizio sia stata ritenuta illegittima l’aggiudicazione in capo alla società odierna resistente in relazione a condotta – omessa dichiarazione di sentenza penale di condanna – che ben poteva essere rilevata a seguito dell’accesso agli atti di gara, non può essere ora utilizzata strumentalmente per riaprire i termini per impugnare, sotto questo nuovo profilo, l'aggiudicazione definitiva.
Ed invero, una volta selezionata la migliore offerta ed intervenuta l'aggiudicazione definitiva da parte della stazione appaltante all'esito della verifica di legittimità sugli atti della Commissione, la procedura di gara risulta esaurita e il concorrente che intende contestare l'esito a lui sfavorevole della selezione delle offerte ha, dunque, l'onere di impugnare tempestivamente il provvedimento di aggiudicazione, in quanto esso cristallizza il risultato scaturente dalla comparazione delle offerte.
Se l'omessa impugnazione nel termine decadenziale del risultato delle operazioni di gara ne determina l'inoppugnabilità, all’interessato è preclusa, altresì, la sua ulteriore contestazione per profili diversi, che, usando l’ordinaria diligenza, bene avrebbero potuto essere rilevati nei termini decadenziali decorrenti dalla conoscenza dell’esito finale della competizione.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto; al rigetto della domanda introdotta in via principale consegue, per altrettanto, il rigetto delle istanze risarcitorie pure introdotte con il ricorso; il primo atto per motivi aggiunti è tardivo, e pertanto, irricevibile; il secondo atto per motivi aggiunti è improcedibile.


TRATTO DALLA SENTENZA NUMERO 2750 DEL 23 MARZO 2012 PRONUNCIATA DAL Tar Lazio, Roma

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