sabato 31 marzo 2012

dato numerico del ribasso diverso dall'indicazione in lettere_la partecipante va esclusa

Va escluso il il raggruppamento che  abbia compilato la domanda di partecipazione con una difformità nella indicazione dei ribassi offerti tra il dato numerico, 48,48% e la indicazione in lettera quarantottovirgolanovantottopercento


la Commissione non ha introdotto alcuna causa di esclusione dalle gare non espressamente prevista.

Facendo applicazione della clausola del paragrafo 6, invece, ha considerato l’offerta del raggruppamento ricorrente come non rientrante nei parametri indicati dal disciplinare per i ribassi.

Non si tratta quindi di una causa di esclusione per mancanza di requisiti, ma di una offerta non conforme a quanto richiesto dalla lex di gara.

Se è vero che le cause di esclusione sono tassative ciò non può riguardare le caratteristiche dell’offerta tecnica ed economica , altrimenti la stazione appaltante perderebbe la prerogativa di determinare l’oggetto delle prestazione.

Il principio di massima partecipazione deve essere, quindi, contemperato con quello della par condicio, che, in particolare, deve ritenersi prevalente nel caso di errori riguardanti l’offerta

Passaggio tratto dalla sentenza numero 2651 del 20 marzo 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

La omessa indicazione di voci relative alla offerta deriva dalla stessa definizione dell'offerta come richiesta dalla legge di gara, definizione rispetto alla quale nessuna rilevanza può avere l'omessa comminatoria della esclusione nel capitolato di gara, dal momento che l'offerta carente dell'elemento considerato si configura come difforme dalle caratteristiche volute dalla stazione appaltante. Ne consegue anche che nessun obbligo di richiedere integrazione o regolarizzazione documentale può ritenersi gravare sulla stazione appaltante, poiché tale regolarizzazione può essere consentita solo quando i vizi rilevati nell'offerta siano puramente formali o chiaramente imputabili a errore materiale, altrimenti venendosi ad alterare la par condicio tra i concorrenti (Consiglio di Stato sez. VI n. 2427 del 19 aprile 2011).

Tale orientamento giurisprudenziale relativo alle difformità dell’offerta trova conferma nell’altro orientamento relativo alla possibilità dell’esercizio del potere di integrazione solo relativamente ai requisiti di partecipazione.

Nelle gare pubbliche l'integrazione documentale è ammissibile solo per la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione, per cui non è possibile rettificare, precisare o comunque modificare gli elementi costitutivi dell' offerta , e comunque essa non costituisce un obbligo assoluto ed incondizionato per la stazione appaltante, ma incontra precisi limiti applicativi ravvisabili nella necessità del rispetto della par condicio (Consiglio di Stato sez. IV 15 dicembre 2011 n. 6602; Consiglio Stato, sez. V, 24 marzo 2011, n. 1778).

(…)

Né si può ritenere che nel caso di specie potesse apparire ictu oculi alla stazione appaltante un mero errore materiale commesso nella predisposizione della domanda. E’noto infatti che per errore materiale si intende l’errore di calcolo quando i dati di partenza sono corretti. Trattandosi della indicazione di valori da parte del partecipante, di fronte a due valori diversi, ognuno indicante una percentuale di ribasso, la difformità poteva essere risolta a favore dell’uno o dell’altro senza che si potesse rilevare il dato errato.

Inoltre, nel caso di specie, il disciplinare prevedeva espressamente il modo di risoluzione di tale errore. Si deve, dunque, ritenere legittimo il provvedimento della stazione appaltante in applicazione di tale clausola.

Quanto alla previsione del paragrafo 6 del bando, in primo luogo è evidente che l’unica possibile interpretazione sia quella letterale, per cui la disciplina più favorevole deve essere considerata quella che preveda il costo più basso per l’Amministrazione. Infatti, la clausola tende a risolvere il conflitto tra grandezze numeriche, indicando voci espresse in numeri e lettere . Per essere di semplice applicazione deve quindi far immediato riferimento ad un concetto numerico, il maggior o minor costo, il maggior o minor ribasso, la maggiore o minore quantità. Solo secondo tale interpretazione la clausola risulta effettivamente di facile ed immediata applicazione ed utile quale criterio di risoluzione di un contrasto di dati numerici

1 commento:

  1. Io sinceramente non ho capito se l'impresa che abbia indicato due valori diversi (in cifre e in lettere) va esclusa o, se è prevista una clausola del bando che disciplini questa ipotesi (ad es. si prende in considerazione l'offerta più bassa), si può recuperare...

    Qual'è la sentenza?

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