l’Amministrazione non ha adempiuto all’obbligo di provvedere, poiché, nonostante il decorso del termine previsto dalla legge, non risulta ancora adottato un provvedimento espresso
L’art. 2 della l. 241/1990 ha fissato un principio generale secondo cui, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza del privato ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni, qualora non sia stato fissato un termine diverso.
L’amministrazione deve pronunciarsi su ogni istanza non palesemente abnorme dei privati, e in conseguenza ha sempre l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, positivo o negativo (e che dia puntuale contezza delle relative ragioni) in ossequio ai principi di affidamento, legittima aspettativa, trasparenza, partecipazione, correttezza e buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost. (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 7955; Consiglio Stato, sez. V, 30 marzo 1998, n. 398).
Nel caso in esame, l’Amministrazione non ha adempiuto all’obbligo di provvedere, poiché, nonostante il decorso del termine previsto dalla legge, non risulta ancora adottato un provvedimento espresso sull’istanza avanzata dalla società ricorrente, volta ad ottenere la tipizzazione dei suoli di sua proprietà,a seguito della decadenza del vincolo a verde pubblico,vincolo di natura espropriativa e perciò soggetto a decadenza.
Conseguentemente, fermo restando il potere amministrativo di valutare nel merito la pretesa dedotta, il ricorso è fondato sotto il profilo dell’illegittimità del silenzio del Comune e va accolto nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Pertanto, si assegna al Comune il termine di giorni 90 (novanta) dalla notificazione/comunicazione della presente decisione per provvedere.
Qualora, il Comune non provveda nel termine indicato si nomina quale Commissario ad acta, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico del comune di Ostuni affinché provveda a tutti gli adempimenti occorrenti per l’esecuzione della presente decisione nell’ulteriore termine di 90 (novanta) giorni.
sentenza numero 529 del 22 marzo 2012 pronunciata dal Tar Puglia, Lecce
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