domenica 26 febbraio 2012

negli appositi spazi riservati alla firma del contraente, sono riportati i timbri e le sottoscrizioni di entrambe le parti ricorrenti

L’ATI ricorrente avrebbe prodotto una polizza fidejussoria intestata soltanto alla capogruppo.
Anche tale terzo motivo di ricorso incidentale va disatteso.
La contestazione della polizza si riferisce chiaramente ad entrambe le imprese; circostanza confermata dai “patti aggiuntivi” e dagli allegati.
Viene anche evidenziato che, negli appositi spazi riservati alla firma del contraente, sono riportati i timbri e le sottoscrizioni di entrambe le parti ricorrenti


sentenza numero 487 del 24 febbraio 2012 pronunciata dal Tar Sicilia, Catania

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