Anche tale terzo motivo di ricorso incidentale va disatteso.
La contestazione della polizza si riferisce chiaramente ad entrambe le imprese; circostanza confermata dai “patti aggiuntivi” e dagli allegati.
Viene anche evidenziato che, negli appositi spazi riservati alla firma del contraente, sono riportati i timbri e le sottoscrizioni di entrambe le parti ricorrenti
sentenza numero 487 del 24 febbraio 2012 pronunciata dal Tar Sicilia, Catania
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