Violazione dell’art. 79, co. 5 e 5 bis, d.lgs. n. 163 del 2006: non vi sono riflessi sul normale svolgimento della gara
Per quanto attiene alla violazione dell’art. 79, co. 5 e 5 bis, d.lgs. n. 163 del 2006, è sufficiente rilevare che il previsto obbligo di comunicare l’aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, non contiene alcuna espressa sanzione, e pertanto non può dedursi, da una omissione che non ha arrecato alcun nocumento alla parte interessata, l'esistenza di un vizio tale da rendere annullabile il provvedimento in discorso.
Diversamente, la mancanza di tale comunicazione, rilevando in termini di prova della conoscenza dell'aggiudicazione, agisce favorevolmente nei confronti del ricorrente in relazione alla decorrenza del termine per l’impugnazione del provvedimento, rendendo tempestivo il ricorso anche successivamente presentato, purché lo stesso sia proposto entro il termine di trenta giorni di cui all’art. 120, co. 5, d.lgs. n. 104 del 2010.
Analogamente, non può avere alcun riflesso sulla legittimità dello svolgimento della gara l’eventuale circostanza che la comunicazione sia stata inviata per fax e non sia stata accompagnata dal provvedimento e dalla relativa motivazione, potendo al più e sussistendone le condizioni refluire anch’essa sulla decorrenza del termine per la proposizione dell’impugnativa.
sentenza numero 1819 del 22 febbraio 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma
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