l’obbligo per la stazione appaltante di procedere nella fattispecie alla verifica di anomalia dell’offerta è comunque escluso dall’art. 86, co. 4, d.lgs. n. 163 del 2006
nel caso di specie il servizio è stato affidato attraverso una procedura in economia, procedura possibile in quanto l’importo del servizio è inferiore al limite di cui all’art. 125, co. 9, d.lgs. n. 163 del 2006, con conseguente applicazione del successivo comma 14, secondo cui i procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati dai principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal codice e dal regolamento.
Peraltro, l’obbligo per la stazione appaltante di procedere nella fattispecie alla verifica di anomalia dell’offerta è comunque escluso dall’art. 86, co. 4, d.lgs. n. 163 del 2006, ai sensi del quale il primo comma, che prevede la necessità di procedere alla determinazione della soglia di anomalia ed alla conseguente valutazione della congruità delle offerte risultate anomale, non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque e, nel caso di specie, le offerte ammesse sono state quattro.
L’art. 86, co. 3, del codice dei contratti pubblici, tuttavia, reca una norma di chiusura per la quale, in ogni caso, le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
In sostanza, esclusa una possibile violazione di legge in quanto nessuna norma imponeva al Comune di Montefiascone di procedere alla individuazione della soglia di anomalia dell’offerta ed alla valutazione delle congruità delle offerte risultate anomale, l’azione amministrativa potrebbe rivelarsi nondimeno viziata da eccesso di potere nel caso in cui fossero stati ictu oculi rilevabili elementi specifici che, in base ad un criterio di ragionevolezza, avrebbero dovuto indurre la stazione appaltante a procedere alla verifica della congruità dell’offerta.
Tali elementi specifici manifestamente rilevabili, però, non possono ritenersi sussistenti.
sentenza numero 1819 del 22 febbraio 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma
Nessun commento:
Posta un commento