lunedì 19 dicembre 2011

l'annullamento della procedura influisce anche sull'escussione della cauzione che deve intendersi revocata

L’appellante contesta, limitatamente ai suoi riflessi sanzionatori (escussione della cauzione e segnalazione all’Autorità di Vigilanza), la sola determinazione con cui la stazione appaltante la aveva esclusa dalla procedura selettiva. L’esclusione era stata disposta perché, a giudizio dell’amministrazione, la concorrente aveva omesso di documentare la propria struttura organizzativa minima e, per comprovare la propria capacità economica e finanziaria, aveva prodotto un’attestazione rilasciata dalla BDO spa, incaricata del controllo contabile della società, anziché i bilanci o i pertinenti documenti tributari o fiscali, come prescritto dalla lex specialis di gara.
4. Nelle more del giudizio di appello, l’Azienda, con deliberazione del Direttore Generale n. 968/DG del 14 settembre 2011, ha stabilito di “revocare ai sensi dell’art. 21 quinquies L. 241/90 e smi la procedura di gara e tutti gli atti presupposti e conseguenti”.
La determinazione adottata ha inciso sull’intero procedimento selettivo, in tutte le sue fasi, senza limitarsi al solo provvedimento finale di aggiudicazione.
5. Pertanto, la disposta revoca ha travolto anche l’esclusione impugnata in primo grado, nonché ogni ulteriore connessa determinazione adottata dalla stazione appaltante, comprese quelle concernenti l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all’Autorità di Vigilanza.
Tali atti, in base alla previsione di cui all’articolo 21 quinquies, sono diventati del tutto inidonei a produrre ulteriori effetti giuridici e non possono più costituire la base per l’adozione di provvedimenti sanzionatori in danno dell’appellante, quali l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all’Autorità di Vigilanza.
6. In questa nuova situazione di fatto, quindi, l’appellante non potrebbe ricavare alcuna utilità da una eventuale pronuncia di accoglimento, poiché la propria domanda è stata esplicitamente circoscritta alle sole conseguenze sanzionatorie del provvedimento di esclusione.

consiglio di stato con la decisione numero 6637 del 19 dicembre 2011

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