mercoledì 23 novembre 2011

Sono tre le diverse categorie delle informative prefettizie antimafia

sulla natura giuridica dell’informativa atipica e su i poteri dell’amministrazione destinataria dell’informativa

Le informative prefettizie antimafia previste dalla disciplina generale (art. 4 del d.lgv. 8 agosto 1994, n. 490 e dal d.p.r. n. 252 del 1998, quest’ultimo recante il regolamento attuativo per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia) si distinguono in tre diverse categorie:

a) ricognitive di cause di divieto ex art. 4, co. 4, d. lgv. n. 490 del 1994 ed automaticamente interdittive (categoria che si identifica con “le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa” desunte dall’art. 10, co. 7, lettere a) e b) del d.p.r. n. 252 del 1998;

 b) relative a tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate, la cui efficacia interdittiva discende da una valutazione del prefetto;

c) supplementari o atipiche, la cui efficacia interdittiva è rimessa ad una valutazione autonoma e discrezionale dell’amministrazione destinataria dell’informativa.

L’aspetto distintivo delle informative supplementari rispetto alle prime due è, dunque, nel fatto che esse si risolvono nella messa a disposizione dell’amministrazione cui spetta decidere sulla misura interdittiva, di elementi e situazioni che denotano il pericolo di legami tra e criminalità, da cui eventualmente desumere l’inaffidabilità, intesa nel suo complesso, impresa dell’impresa aggiudicataria dei lavori.

Ne consegue che le informative atipiche, in quanto atti meramente partecipativi di circostanze di fatto, non determinano di per sé un divieto legale a contrarre e non comportano, necessariamente ed inevitabilmente, l’adozione di provvedimenti pregiudizievoli per il privato, essendo questi rimessi alla valutazione discrezionale della stazione appaltante.

Esse in breve assolvono la funzione di accrescere il bagaglio conoscitivo della pubblica amministrazione ai fini di un più ponderato esercizio dei propri poteri discrezionali nel corso del procedimento di evidenza pubblica, integrando una forma anticipatoria della soglia di difesa sociale nel campo del contrasto alla criminalità organizzata nel settore dei pubblici appalti di opere e servizi.

Naturalmente non tengono conto delle soglie di rilevanza probatoria tipiche del diritto penale.

Quanto al sindacato giurisdizionale, esso sarà circoscritto alla verifica, sotto il profilo della logicità e ragionevolezza, del significato attribuito agli elementi di fatto contenuti nell’informativa e all’iter seguito dall’amministrazione per pervenire a determinate conclusioni (in tal senso, cfr. Cons. Stato, V, 1°giugno 2001, n. 2969).


decisione numero 6076 del 18 novembre 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

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