martedì 22 novembre 2011

Durc negativo_annullamento aggiudicazione ed escussione cauzione provvisoria

La sentenza di accertamento di irregolarità contributive passata in giudicato rende legittimi sia l’annullamento dell’aggiudicazione che l’escussione della garanzia provvisoria

il DURC non lascia alla stazione appaltante alcun margine di valutazione o di apprezzamento in ordine ai dati e alle circostanze in esso contenute, sicché, stante la definitività delle irregolarità obiettivamente gravi, ivi riportate, ed il conseguente obbligo di esclusione della società che le ha poste in essere, è da considerarsi irrilevante ogni ulteriore questione circa la affidabilità morale della società.


la impossibilità di contestazione della sussistenza e della gravità della violazione nel caso di specie accertata, stante la, allo stato, definitività della sentenza in cui è attestata


il principio dell'autonomia del procedimento di rilascio del documento unico regolarità contributiva impone alla stazione appaltante sia di basarsi sulle certificazioni risultanti da quest'ultimo documento, prendendole come un dato di fatto inoppugnabile, e sia di valutare se sussistono procedimenti diretti a contestare gli accertamenti degli enti previdenziali riportati nel DURC, nonché se la violazione riportata nel DURC, in relazione all'appalto o fornitura in questione o alla consistenza economica della ditta concorrente o ad altre circostanze, risulti o no grave


la definitività della sentenza iscritta nel DURC esclude che la stazione appaltante potesse valutare la sussistenza di procedure di contestazione dell’accertamento contributivo presupposto, mentre, di converso, ne comprova la gravità.

Tanto esclude anche che la stazione appaltante dovesse ulteriormente motivare riguardo alla adozione del provvedimento di revoca

Passaggio tratto dalla decisione numero 6072  del 18 novembre 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

Con il secondo motivo di appello è stato dedotto che esso dovrebbe essere accolto, oltre che per le considerazioni esposte con il primo motivo di appello circa la non definitività della sentenza di cui trattasi, perché l’art. 38, comma 1, lettera i), del d. lgs. n. 163/2006 prevede la esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto per la commissione di violazioni gravi (e la appellante non ne ha mai commesse, essendo la pretesa violazione iscritta nel DURC riferita ad un accertamento con cui erano state contestate presunte evasioni contributive sulla base della erronea imputazione ad alcuni soci della qualifica di dipendenti) e per mancanza del requisito della affidabilità morale (che non è ravvisabile nella mera irregolarità del DURC, peraltro sindacabile, ma nella falsità della dichiarazione resa in sede di gara, nel caso di specie insussistente).

La Sezione non può condividere dette censure per le medesime argomentazioni in precedenza espresse circa la impossibilità di contestazione della sussistenza e della gravità della violazione nel caso di specie accertata, stante la, allo stato, definitività della sentenza in cui è attestata.

Quanto alla affidabilità morale deve ulteriormente ribadirsi che il DURC non lascia alla stazione appaltante alcun margine di valutazione o di apprezzamento in ordine ai dati e alle circostanze in esso contenute, sicché, stante la definitività delle irregolarità obiettivamente gravi, ivi riportate, ed il conseguente obbligo di esclusione della società che le ha poste in essere, è da considerarsi irrilevante ogni ulteriore questione circa la affidabilità morale della società.

Con il terzo motivo di appello (ribadito che la appellante non era stata informata della negatività del D.U.R.C., e che non le erano stati concessi 15 giorni di tempo per la regolarizzazione, come previsto dal D.M. 24.10.2007) è stata dedotta la illegittimità del provvedimento di revoca anche perché la stazione appaltante, prima della emissione dl provvedimento, avrebbe dovuto autonomamente valutare la validità del DURC.

La Sezione non può apprezzare in senso positivo la censura per le argomentazioni prima svolte circa la impossibilità di contestare quanto attestato nel DURC di cui trattasi, essendo in esso riportata una sentenza di accertamento di irregolarità contributive passata in giudicato, con impossibilità di discostarsi da quanto ivi statuito.


decisione numero 6072  del 18 novembre 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

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