venerdì 18 novembre 2011

La commissione non può introdurre ulteriori elementi di valutazione

solo l’istruttoria sulla documentazione tecnica presentata dai concorrenti per la valutazione qualitativa delle loro offerte deve avvenire in seduta riservata, mentre l’apertura delle buste contenenti la stessa, in applicazione dei principi di trasparenza ed imparzialità, deve essere effettuata in seduta pubblica

la ricorrente lamenta, tra l’altro, che la commissione giudicatrice illegittimamente avrebbe elaborato sottocriteri per la valutazione tecnica delle offerte e aperto le buste contenenti la documentazione tecnica in seduta riservata;


- il verbale della Commissione in data 27 ottobre 2010 evidenzia che la stessa ha effettivamente provveduto ad elaborare sottoparametri di valutazione tecnica con relativo punteggio, disarticolando i parametri ed i punteggi stabiliti dalla legge di gara,

- tale operazione non costituisce una metodologia di attribuzione dei punteggi previsti da quest’ultima ma introduce ulteriori elementi di valutazione che, se conosciuti al momento di indizione della gara, avrebbero concorso a orientare la confezione delle offerte da parte dei concorrenti, e pertanto deve ritenersi vietata dall’art. 83 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (T.A.R Abruzzo L’Aquila I, 7 aprile 2011 n. 182);


 sentenza numero 1668 del 10 novembre 2011 pronunciata dal Tar Toscana, Firenze

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