martedì 22 novembre 2011

L’evoluzione della situazione economico finanziaria giustifica la revoca della gara

non è ravvisabile l’elemento soggettivo della colpa, sotto il profilo della negligenza, nell’operato dell’Azienda sanitaria che ha “annullato”, recte revocato, il bando di gara prima dell’esaurirsi del termine per la presentazione delle offerte

Infatti, come si desume dalle premesse della delibera di esercizio dell’autotutela, la esigenza di un riesame del progetto dei lavori (da appaltare) da parte del competente organo tecnico regionale si era evidenziata già nella fase di prequalificazione, mentre dopo, nella fase di presentazione delle offerte, l’azienda sanitaria, in corrispondenza alla tipologia del criterio di valutazione dell’offerta tecnica (e cioè la possibilità per l’offerente di proporre varianti migliorative al progetto base), aveva rilevato diffuse incertezze interpretative da parte delle aziende concorrenti che avevano chiesto molti chiarimenti ed integrazioni di elaborati progettuali


Pertanto (a differenza di quanto dedotto dall’appellante) la revoca della procedura di gara non trova il suo fondamento nella negligenza dell’azienda sanitaria che non avrebbe ben valutato la “inattualità del progetto”( posto a base della gara bandita nel 1992), ma piuttosto in situazioni di carattere organizzativo e finanziario che si sono evolute nell’arco pluriennale di tempo intercorso tra l’approvazione del progetto base e l’epoca di presentazione delle offerte.

In tali sensi depongono chiaramente le osservazioni inserite nella premessa della delibera di revoca che, tra l’altro, preannunciano la scelta di un nuovo metodo di aggiudicazione previsto dalla normativa dell’epoca (e cioè quello delle offerte segrete con media finale, ai sensi della legge n. 14/1973, art. 1, lett. d) al fine di superare le perplessità che si erano evidenziate in ordine al corretto uso della discrezionalità nella valutazione delle varianti tecniche previste nella formulazione delle offerte tecniche dal bando originario del 1992.

Non appare, quindi, condivisibile l’assunto dell’appellante secondo il quale l’ingiustizia del danno si rinveniva nella colpevole indizione di una gara sulla base di un progetto in realtà superato fin da quell’epoca.

Passaggio tratto dalla decisione numero 6094 del 18 novembre 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

Concludendo, quindi, non sussistono nella fattispecie all’esame gli elementi della ingiustizia del pregiudizio economico patito dall’appellante e della colpa dell’azienda sanitaria nell’indizione della prima procedura di gara che, poi, è stata revocata.

Né l’appellante ha titolo ad ottenere, almeno un “indennizzo”, per il pregiudizio patito a seguito dell’esercizio del potere di revoca da parte dell’unità sanitaria, poiché, come è noto, tale possibilità è stata introdotta come regola generale dalla legge n. 15/2005, e quindi in epoca molto successiva alla gara in controversia, mentre nel precedente quadro normativo la spettanza di un indennizzo poteva trovare fondamento soltanto in specifiche disposizioni di rango legislativo nel caso di specie mancanti.

3. Le esposte considerazioni consentono di concludere che la domanda di risarcimento del danno non è fondata; pertanto l’appello va respinto e la sentenza di primo grado va confermata, anche se con diversa motivazione


decisione numero 6094 del 18 novembre 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

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