Legittima escussione della cauzione provvisoria per accertata irregolarità nel versamento dei contributi I.N.P.S.,alla data del 16/04/2010 di scadenza della presentazione delle offerte, giusta DURC negativo del 28/07/2010, acquisito dalla stazione appaltante, essendo infatti risultato omesso il pagamento dell’importo di € 341,13 per contributi relativi ai mesi di novembre e dicembre 2006 e solo in data 24/08/2010 versati dalla partepante, odierna ricorrente
Il secondo motivo, col quale si deduce violazione del principio di proporzionalità ex art. 2 D.Lgs. 163/2006 in relazione alle “ gravi sanzioni adottate in danno della ricorrente “ deve essere disatteso in quanto l’esclusione dalla gara e l’escussione della cauzione provvisoria sono previste dal secondo punto lett. d) del disciplinare di gara, come conseguenza diretta ed immediata dell’accertata irregolarità contributiva, senza che residui alcuna discrezionalità in capo alla stazione appaltante, tale da potersi ritenere non proporzionate le sanzioni inflitte all’interessata
va osservato che l'art. 38, comma 1, lett. i), d.lg. n. 163 del 2006, stabilisce "... sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti... (omissis)... che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti... “.
Orbene la necessità postulata dalla ricorrente che sia previamente accertata dalla stazione appaltante la gravità della irregolarità contributiva può esigersi solo “ in presenza di un bando di gara che richieda genericamente una sua dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui alla citata lett. i) “ – cfr. Consiglio Stato , sez. IV, 24 febbraio 2011 , n. 1228 – non anche nella fattispecie, nella quale il punto secondo lett. d) del disciplinare di gara espressamente prevede l’esclusione del concorrente dalla gara, stabilendo, infatti, che : “ qualora l’esito, anche di una sola di tali verifiche non confermi pienamente le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, la commissione di gara procederà all’esclusione del concorrente dalla gara “.
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