Le dichiarazioni della Compagnia di assicurazioni relativamente al costo futuro della fideiussione definitiva non fanno parte dell’offerta ma sono elementi giustificativi di essa
Risulta irrilevante la mancanza nella nota prodotta dalla Compagnia di Assicurazioni delle indicazioni previste dall’art. 2250 c.c. e delle generalità e dei poteri del sottoscrittore, in quanto, oltre a non costituire oggetto di prescrizione (e tanto meno di esclusione dalla gara), erano stati esaurientemente indicati nei documenti prodotti in sede di contraddittorio con la stazione appaltante
le dichiarazioni postume rese dal Notaio e dalla Compagnia di assicurazione non sono elementi documentali che la concorrente avrebbe dovuto produrre ai sensi della legge o della lex specialis in sede di gara per giustificare la proposta economica - la presentazione di giustificazioni a corredo dell'offerta
il sindacato del giudice amministrativo sul procedimento di verifica dell’anomalia non può estendersi alla verifica della congruità dell’offerta presentata e delle sue singole voci, poiché, ove ciò fosse, il giudice invaderebbe una sfera propria della pubblica Amministrazione, in esercizio di discrezionalità tecnica.
Al contrario, il giudice amministrativo ben può sindacare le valutazioni compiute dalla PA sotto il profilo della loro logicità e ragionevolezza (al fine di verificare la presenza delle relative figure sintomatiche di eccesso di potere) e della congruità dell’istruttoria all’esito della quale l’Amministrazione ha proceduto alle proprie valutazioni (CdS, V, 23.2.2010 n. 1040).
In tali sensi e limiti, il giudice può anche considerare i singoli elementi o voci dell’offerta, ma non già al fine di valutarne l’eventuale anomalia, bensì solo come elementi concreti suffraganti la verifica della suddetta sussistenza dei profili di completezza dell’istruttoria, nonché di ragionevolezza e logicità della valutazione effettuata dalla pubblica Amministrazione
Passaggio tratto dalla sentenza numero 1652 del 7 novembre 2011 pronunciata dal Tar Veneto, Venezia
Con un primo ordine di rilievi la commissione tecnica preposta alla valutazione delle offerte anomale ha contestato alla ricorrente la mancata dimostrazione della sostenibilità di alcune voci – le spese di stipula del “contratto” e delle “fideiussioni ed assicurazioni” contemplate nella tabella B - afferenti alle “spese generali”: la nota 5.11.2004 del Notaio Contorsi di Udine che aveva confermato l’offerta (di € 12.000,00) formulata dalla ricorrente nel luglio 2004 per la stipula del contratto relativo ai lavori oggetto di gara e la nota 3.11.2004 con cui la Compagnia assicuratrice aveva confermato (nell’importo di € 43.640,00) il costo delle polizze da produrre in caso di aggiudicazione dei lavori sarebbero state – afferma la commissione - inidonee a comprovare la congruità dei costi in quanto “riportano una data successiva…a quella di inizio delle procedure di gara e si limitano a confermare una presunta offerta antecedente alla stessa mai prodotta”.
In altre parole, secondo la commissione, sarebbe inammissibile una produzione documentale che, sebbene già esibibile al momento della partecipazione, era stata tuttavia confezionata e prodotta in data successiva.
I rilievi della commissione non possono essere condivisi.
Premesso che le dichiarazioni postume rese dal Notaio e dalla Compagnia di assicurazione non sono elementi documentali che la concorrente avrebbe dovuto produrre ai sensi della legge o della lex specialis in sede di gara per giustificare la proposta economica - la presentazione di giustificazioni a corredo dell'offerta non è, infatti, requisito di partecipazione alla gara a pena di esclusione, ma solo un onere di collaborazione tra concorrenti e Amministrazione, onere la cui osservanza o meno viene in rilievo solo in via eventuale e successiva nella fase di verifica dell'anomalia: in via eventuale, perché le giustificazioni da esaminare sono solo quelle delle offerte sospette e non quelle di tutte le offerte, di talché per un'offerta non sospetta l'inosservanza dell'onere di fornire le giustificazioni in via preventiva resta affatto irrilevante; in via successiva, perché è solo in sede di procedimento di verifica dell'anomalia che vanno esaminate le giustificazioni (cfr. CdS, VI, 11.12.2001 n. 6217) -, le predette dichiarazioni costituiscono mere integrazioni non già dell’offerta, ma degli elementi giustificativi di essa, preordinate com’erano a confermare i dati esposti dalla ricorrente nella tabella B in conformità con quanto richiesto dalla commissione tecnica: la ricorrente, cioè – che non poteva certamente modificare l’offerta, ma che poteva sicuramente integrare le giustificazioni presentate -, ha semplicemente confermato, producendo idonea prova, quanto precedentemente dedotto relativamente ai costi generali: e, lo si ribadisce, non era tenuta a produrre le relative pezze giustificative nemmeno alla stregua del punto B.6 della lettera di invito, ove si imponeva soltanto di indicarle articolatamente e in misura non inferiore al 10%.
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