E’ sufficiente la dichiarazione che << non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto per l’esecuzionedi lavori pubblici, di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.i. ai sensi degli artt. 46, 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445>>
Il ricorrente sostiene la correttezza della propria dichiarazione in ordine alle cause di esclusione dalle gare di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006, avendo reso una dichiarazione complessiva così come richiesto dal bando di gara, non essendo necessaria la specificazione ed elencazione espressa delle singole ipotesi contemplate dalla norma.
Il ricorso è fondato nei termini e limiti di seguito indicati.
Come ricordato in precedenza, il bando di gara prevedeva, al punto 12 d) del paragrafo 12 recante “documentazione per la partecipazione alla gara”, che il legale rappresentante della ditta partecipante dovesse presentare, tra l’altro, una dichiarazione sostitutiva attestante la insussistenza delle cause di esclusione dalle gare d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.
La ditta Ricorrente srl ha presentato una dichiarazione dal seguente tenore:” non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto per l’esecuzionedi lavori pubblici, di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.i. ai sensi degli artt. 46, 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445;”. Tale dichiarazione, peraltro, era seguita dalla espressa elencazione solo di alcune cause di esclusione di cui al citato art. 38 e, precisamente, quelle dalla lettera a) alla lettera h), mentre erano tralasciate le lettere successive.
La stazione appaltante ha ritenuto che la dichiarazione resa in tale modo dovesse essere intesa come una omessa dichiarazione con riferimento alle successive cause di esclusione di cui alle lettere i) – l) – m) – m bis) – m ter) dell’art. 38, richiesta dal punto 12 d) del bando di gara.
La conclusione offerta dalla Stazione Appaltante non può essere condivisa in quanto muove da una interpretazione troppo formalistica della norma del bando e si pone in contrasto con il principio di più ampia partecipazione dei concorrenti.
Premesso, infatti, che la ricordata previsione del bando di gara non richiedeva l’espressa elencazione delle singole ipotesi di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006, deve ritenersi che la dichiarazione complessiva resa dalla ricorrente in ordine alla insussistenza delle cause ostative sia idonea a soddisfare la previsione della lex specialis, essendo in grado di assolvere alla funzione ad essa assegnata, cioè quella di escludere la presenza di circostanze che siano di ostacolo alla partecipazione alla gara.
Non può spostare i termini della questione la circostanza che la ricorrente, dopo aver dichiarato complessivamente l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs n. 163/2006, abbia espressamente indicato solo alcune di esse: tale circostanza non può, infatti, essere equiparata –come pretenderebbe l’Amministrazione Provinciale - ad una omessa dichiarazione con riferimento alle singole ipotesi tralasciate, atteso che, comunque, la precedente omnicomprensiva dichiarazione, resa con generico riferimento all’art. 38 e, quindi, a tutte le ipotesi in esso contemplate, non può essere considerata come tamquam non esset, ma deve essere valorizzata dall’Amministrazione.
Sotto questo profilo, pertanto, il provvedimento di esclusione dalla gara assunto dalla Stazione appaltante è illegittimo e deve essere annullato.
Considerato che la domanda formulata in via principale di annullamento dell’esclusione è accolta, con la conseguenza che la ricorrente è riammessa e può partecipare alla gara in questione, non si fa luogo a pronuncia sulla richiesta di risarcimento del danno per equivalente
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