sabato 4 maggio 2013

giurisdizione esclusiva Corte dei Conti_l'ente pubblico non ha autonomia di rivolgersi al giudice civile

l’ente pubblico danneggiato e' a legittimato ad esperire dinanzi al giudice ordinario (al di fuori della costituzione di parte civile nel processo penale e salve le deroghe espressamente sancite dalla legge) azioni di natura risarcitoria a carico dei propri amministratori e dipendenti nonché di altri soggetti che siano, comunque, ad esso legati da un rapporto di servizio

In buona sostanza, le sentenze di condanna della Corte sono chiamate a svolgere anche una potenziale funzione inibitoria/preclusiva del conferimento di ulteriori incarichi all’interno della P.A., offrendo a quest’ultima utili elementi di valutazione nella scelta dei soggetti che essa intende utilizzare per lo svolgimento delle proprie funzioni (vedi, ad esempio, l’Avviso pubblico per la formazione di un elenco ad aggiornamento biennale degli aspiranti idonei alla nomina a Direttore generale delle Aziende sanitarie provinciali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliere universitarie della Regione Siciliana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, Concorsi, numero 1 dell’11 gennaio 2013, nel quale è espressamente previsto che il candidato debba dichiarare di non avere riportato condanne, anche non definitive, della Corte dei Conti e di non essere sottoposto a procedimenti per responsabilità amministrativa/contabile).
In tale ottica, non v’è dubbio che il diritto azionato dal P.M. dinanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, pur traendo origine dal medesimo fatto lesivo dei beni e degli interessi pubblici, non è identificabile né del tutto sovrapponibile con l’ordinario diritto di credito (di natura civilistica) che la singola Amministrazione potrebbe far valere (con gli strumenti riconosciuti dall’ordinamento giuridico) nei confronti del responsabile.
D’altra parte, si deve rilevare che la giurisprudenza della Corte di cassazione si è ormai decisamente orientata nel senso che l’ente pubblico danneggiato non sia legittimato ad esperire dinanzi al giudice ordinario (al di fuori della costituzione di parte civile nel processo penale e salve le deroghe espressamente sancite dalla legge) azioni di natura risarcitoria a carico dei propri amministratori e dipendenti nonché di altri soggetti che siano, comunque, ad esso legati da un rapporto di servizio, sussistendo, in materia, la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti; conseguentemente, si deve concludere che la formazione di un titolo esecutivo in altri giudizi alternativi non può costituire ostacolo all’azione di responsabilità amministrativa riservata al P.M. contabile, per l’appunto, in via esclusiva; giurisdizione, quella di responsabilità ex art. 103 Cost., ormai sicuramente tale, come esplicitamente dichiarato dal legislatore con l’art. 3, comma 2, lettera r), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, che, nell’introdurre l’art. 243-quater al D.Lgs. n. 267/2000, ha previsto una speciale impugnazione innanzi alle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, “nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità  pubblica, ai  sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione”.

a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla sentenza   numero 28 del 25 gennaio  2013  pronunciata dalla CORTE DEI CONTI _ SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA 

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