Legittima esclusione per l’errata dichiarazione, nell’ambito della polizza fidejussoria, di rinunciare ad avvalersi delle decadenze di cui all’art. 1957 del codice civile
Il ricorso avverso gli impugnati atti di esclusione dalle gare è inammissibile,_ discende dalla mancata impugnazione della clausola di bando che prevedeva – appunto, a pena di esclusione - l’onere per i concorrenti di depositare una polizza fidejussoria recante l’espressa rinuncia ad avvalersi delle decadenze di cui all’art. 1957 c.c
Passaggio tratto dalla sentenza numero 754 del 16 novembre 2011 pronunciata dal Tar Molise, Campobasso
Le ricorrenti ditte partecipa a una gara di appalto a mezzo di pubblico incanto, indetta dalla Provincia di Campobasso, per l’aggiudicazione di lavori di manutenzione ordinaria di strade provinciali, sennonché sono escluse per l’errata dichiarazione, nell’ambito della polizza fidejussoria, di rinunciare ad avvalersi delle decadenze di cui all’art. 1957 del codice civile.
La dedotta inammissibilità dei ricorsi avverso gli impugnati atti di esclusione dalle gare, invero, discende dalla mancata impugnazione della clausola di bando che prevedeva – appunto, a pena di esclusione - l’onere per i concorrenti di depositare una polizza fidejussoria recante l’espressa rinuncia ad avvalersi delle decadenze di cui all’art. 1957 c.c.; il bando dei gara, invero, reca espressamente la precisa avvertenza <<attenzione, riportare esattamente questa dicitura sulla fideiussione o polizza>>.
Pertanto, la mancata impugnazione del bando, in entrambi i riuniti ricorsi, rende inutile – per mancanza di un interesse concreto e attuale - il giudizio sui provvedimenti impugnati, che sono atti di mera esecuzione della prescrizione di bando non impugnata, poiché la concreta lesività dipende, nel caso di specie, dall’effettiva applicazione dell’indicata clausola della <<lex specialis>> (cfr.: T.A.R. Veneto Venezia I, 23.11.2006 n. 3890).
V – I riuniti ricorsi sono, altresì, improcedibili, per sopravvenuto difetto di interesse, poiché le ricorrenti ditte hanno omesso di gravare, autonomamente o con motivi aggiunti, i provvedimenti di aggiudicazione definitiva degli appalti impugnati. Infatti, è da valutare improcedibile il ricorso avverso l'aggiudicazione provvisoria, qualora non sia stata impugnata l'aggiudicazione definitiva, con il conseguente consolidarsi degli effetti di quest'ultima, atteso che l'aggiudicazione definitiva non è atto meramente confermativo o esecutivo, ma provvedimento che, anche quando recepisca i risultati dell'aggiudicazione provvisoria, comporta comunque una nuova e autonoma valutazione degli interessi pubblici sottostanti, implicando la necessità di un’impugnativa autonoma della stessa, a pena di improcedibilità del ricorso proposto contro l'aggiudicazione provvisoria (cfr.: Cons. Stato V, 20.6.2011 n. 3671).
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