venerdì 18 novembre 2011

Anche per il Consiglio di Stato è corretto far decorrere l’inefficacia del contratto con gennaio 2012

la declaratoria di inefficacia del contratto pronunciata dal Tribunale, in accoglimento della domanda proposta dalla parte ricorrente, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, risulta coerente con i parametri di cui all’art. 122 del codice dei contratti pubblici

in quanto concilia in modo armonico l’esigenza di evitare l’interruzione traumatica del servizio, con conseguente danno per l’interesse pubblico e per la posizione dell’aggiudicatario illegittimo, con quella, accentuata dalla gravità di violazioni accertate idonee ad alterare la regolarità della procedura di gara, di consentire la rinnovazione parziale della gara in modo da soddisfare l’interesse del ricorrente ad ottenere la tutela in forma specifica

passaggio tratto dalla decisione numero 5906 del 9  novembre 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

a cura di Sonia Lazzini




questo il commento alla sentenza di primo grado_ T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE I n. 00711/2011,



Va accolta la domanda di inefficacia del contratto:il Tar invia la sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, per le valutazioni di competenza circa l’eventuale sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti


Il contratto resta valido fino alla rinnovazione della gara

Alla nuova procedura potrà partecipare anche l’attuale esecutore il quale dovrà andare dal proprio assicuratore a richiedere una cauzione provvisoria per un appalto in corso per il quale è ancora valida la cauzione definitiva (sarebbe interessante conoscere la risposta!)


Siamo sicuri che non ci saranno problemi di par condicio?

Passaggio tratto dalla sentenza numero 711 del 30 giugno 2011 pronunciata dal Tar Piemonte, Torino



Rimane da vagliare l’istanza proposta da parte ricorrente per la declaratoria di inefficacia del contratto o, in subordine, per il risarcimento dei danni per equivalente.

Ritiene il Collegio che, pur non configurandosi nella fattispecie “gravi violazioni” ex art. 121 cod. proc. amm., la domanda di inefficacia del contratto meriti comunque di trovare accoglimento, alla luce dei parametri di valutazione indicati dal successivo art. 122 nonché della gravità delle violazioni accertate, tali da alterare la regolarità della procedura di gara e da influire potenzialmente sull’imparzialità dell’organo preposto alla valutazione delle offerte.


Quanto alla decorrenza della misura - considerando l’esigenza di non interrompere il servizio anche nella stagione estiva, per garantire la continuità delle operazioni manutentive degli impianti, e la tempistica occorrente per la rinnovazione delle operazioni di gara - appare congruo fissare la data del 1° gennaio 2012.


ATTENZIONE:

< Le modalità con cui si è svolta la vicenda inducono il Collegio a ritenere che si debba far luogo alla trasmissione degli atti del giudizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, per le valutazioni di competenza circa l’eventuale sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti>>

Riguardo alle spese

Le spese del grado di giudizio devono essere poste a carico dell’Amministrazione soccombente e vanno liquidate forfetariamente nell’importo complessivo di euro cinquemila oltre accessori di legge.
Devono essere compensate, invece, le spese con la controinteressata la quale non ha concorso a cagionare le irregolarità procedurali prese in esame e non avrebbe potuto legittimamente sottrarsi alla stipulazione del contratto




decisione numero 5906 del 9  novembre 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

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