sabato 29 ottobre 2011

Vanno riconosciute le spese sostenute mentre non è provato il danno da mancata partecipazione ad altre gare

Ai fini della commisurazione del danno risarcibile, deve aversi riguardo al solo interesse negativo, ossia alle spese effettivamente sostenute in vista della conclusione dell’affare (danno emergente) ed alle occasioni contrattuali perse per aver confidato nell’impegno assunto (lucro cessante),

mentre resta escluso il risarcimento dell’utile che si sarebbe conseguito con l’esecuzione del contratto (cfr., tra molte, Cons Stato, sez.. V, 10 novembre 2008 n. 5574; Id., sez. IV, 4 ottobre 2007 n. 5179; TAR Puglia, Bari, sez. I, 16 febbraio 2008 n. 249; Id., sez. I, 14 settembre 2010 n. 3459; Id., sez. I, 12 gennaio 2011 n. 20).

Le spese riconducibili all’appalto (cfr. doc. 3 e 6 di parte ricorrente), non contestate dalla difesa del Comune di Apricena, si riferiscono:

- alla progettazione della ditta ALFA. s.r.l. (fattura del 21 novembre 2007, per l’importo di euro 25.000,00);

- al contributo versato all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (per l’importo di euro 80,00);

- alla polizza fideiussoria per la partecipazione alla gara (rilasciata il 12 settembre 2007 dalla Italiana Assicurazioni s.p.a., per un costo di euro 55,00).

Il totale delle spese documentate ammonta pertanto a euro 25.135,00.

Viceversa, non risulta provato che la società ricorrente abbia rinunciato ad altri affidamenti analoghi, nel periodo in cui si è svolta la gara indetta dal Comune di Apricena.

A cura di Sonia Lazzini


Passaggio tratto dalla sentenza numero 1552 del 19 ottobre 2011 pronunciata dal Tar Puglia, Bari

Tra i documenti prodotti tempestivamente (con il deposito del 15 settembre 2010) non vi sono, ad esempio, copie dei bandi gara pubblicati nel periodo 2007 – 2008, oppure atti equipollenti che facciano presumere la rinuncia ad altre commesse.

L’istanza istruttoria formulata da parte ricorrente (pag. 12 del ricorso introduttivo) non può essere accolta. Infatti:

- non è ammesso il primo capitolo di prova testimoniale (se è vero che la Ricorrente s.r.l., per partecipare alla gara indetta dal Comune di Apricena con bando del 12 luglio 2007, ha rinunciato a partecipare ad altre procedure concorsuali aventi lo stesso oggetto e bandite da altre Amministrazioni comunali), in quanto generico ed irrilevante, poiché, anche in caso di risposta affermativa, resterebbero non specificate le gare d’appalto cui la ricorrente avrebbe rinunciato, non essendo tale dato neppure implicitamente desumibile dai documenti ritualmente prodotti in atti;

- il secondo capitolo di prova testimoniale (se è vero che la revoca della gara disposta dal Comune di Apricena ha prodotto un danno alla Ricorrente s.r.l., per la mancata partecipazione ad altre procedure concorsuali) è inammissibile, in quanto richiede l’espressione di un giudizio valutativo.

3. Sulla somma di euro 25.135,00 vanno riconosciuti la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi, nonostante l’assenza di specifica domanda sul punto (cfr. Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 1982 n. 894; Id., sez. III, 26 febbraio 2004 n. 3871).

Il credito derivante da responsabilità extracontrattuale (cui è riconducibile la responsabilità precontrattuale, secondo la tesi preferibile) ha, infatti, natura di credito di valore, con la conseguenza che esso va anche maggiorato della rivalutazione monetaria, che deve ritenersi compresa nell’originario petitum della domanda risarcitoria, con decorrenza dalla maturazione del diritto. La rivalutazione va quindi calcolata dal 18 aprile 2008, data della revoca della procedura di gara, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo (non avendo la ricorrente provato il maggior danno da svalutazione).

Quanto agli interessi, è noto che nell’obbligazione risarcitoria da fatto illecito è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del danno da ritardo conseguente alla mancata disponibilità per impieghi remunerativi della somma di denaro in cui il debito viene liquidato, da corrispondersi mediante interessi compensativi.

A giudizio del Collegio, tenendo conto degli indici di svalutazione e del tasso medio di remuneratività del denaro nel periodo rilevante, il criterio equitativamente preferibile è quello di calcolare gli interessi legali sull’importo non attualizzato dal 18 aprile 2008 alla pubblicazione della sentenza, e successivamente a quest’ultima data, sull’importo attualizzato e fino al dì del saldo (secondo il criterio adottato su fattispecie identica da Cons. Stato, sez. IV, 4 ottobre 2007 n. 5179).

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